Equitalia ed eredità – Quando uno degli eredi è debitore


Eredità - quota di legittima e quota disponibile, eredità e successione





A causa di un male irreversibile, hanno diagnosticato a mia zia un male incurabile che la porterà a salutarci nei prossimi due mesi.

Oltre al dolore, vorremmo comprendere come muoversi in una situazione tale.

Mio zio risulta debitore nei confronti di Equitalia di una somma tale da aver posto in essere un’ipoteca sull’immobile in cui attualmente vivono.

Mia zia é proprietaria di tale immobile al 50% (l’altro 50% é di mio zio), inoltre é intestataria di altri beni immobiliari lasciatele a sua volta in eredità.

Sappiamo che non é sufficiente la rinuncia all’eredità da parte di mio zio per poter far ereditare i suddetti beni ai propri figli.

La domanda quindi é questa:

Potrebbe un testamento ufficiale innanzi al notaio (nel quale colei che lascerà l’eredità esprime la volontà di lasciare tutto ai suoi figli escludendo il marito) essere sufficiente per evitare l’aggredibilità dei beni in questione da parte di Equitalia?

La rinuncia del chiamato debitore all’eredità in favore di altri eredi, non debitori, può portare ad effetti indesiderati: infatti, i creditori dei chiamati all’eredità che abbiano rinunciato, possono farsi autorizzare dal giudice, entro cinque anni dalla rinuncia, ad accettare l’eredita’ in nome e per conto del rinunciante debitore ex articolo 524 del codice civile, al solo scopo di soddisfarsi sui beni del debitore e fino a concorrenza dei crediti vantati.

Altre volte, la soluzione che si individua per tutelare il futuro erede oberato di debiti e’ quella di lasciare testamento con violazione della quota di legittima oppure effettuare, in vita, una donazione agli eredi non debitori. Tanto, e’ questo il concetto “naif” alla base, se il legittimario non si lamenta e non promuove l’azione di riduzione finalizzata ad ottenere il dovuto, chi e’ che puo’ farlo?

Purtroppo la risposta e’ che, anche in queste circostanza, i creditori possono adire l’autorità giudiziaria per chiedere la revocatoria della rinuncia del legittimario all’azione di riduzione, ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile.

Infatti, l’articolo 2901 del codice civile prevede che il creditore possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle proprie ragioni.

Una volta revocata la rinuncia all’azione di riduzione dell’eredita’ da parte del legittimario debitore, essa va considerata “tamquam non esset” nei confronti del creditore. In altre parole, si configura un’inerzia del legittimario debitore rispetto alla riduzione dell’eredita’ e, pertanto, ricorrono i presupposti sanciti dal codice civile affinche’ il creditore possa agire nell’azione di riduzione dell’eredita’ surrogandosi al legittimario.

Supponiamo, invece, che il testamento pur violando la quota di legittima del chiamato all’eredità debitore, lasci a quest’ultimo il diritto di abitazione di un immobile.

E, supponiamo, altresì, che il debitore, pur leso nella quota di legittima, accetti il diritto di abitazione che gli viene lasciato per testamento e rinunci a promuovere nei confronti dei coeredi testamentari dello stesso immobile caduto in successione, ogni azione di riduzione per lesione della quota di legittima.

Come vedremo, si tratta di un dettaglio che puo’ cambiare, da cosi’ a cosi’, gli esiti del giudizio sulla fattibilita’ dell’azione revocatoria promossa dal creditore rispetto alla rinuncia dell’erede debitore di esperire azione di riduzione per ottenere la quota di legittima che gli spetterebbe.

Infatti, la titolarita’ della possibile azione di riduzione in capo al debitore presupporrebbe l’espressa rinuncia al diritto di abitazione da parte dello stesso: ma, il creditore non puo’ sostituirsi al debitore anche nella rinuncia al diritto di abitazione (Corte di cassazione sentenza numero 4005/13).

Quella descritta potrebbe rappresentare una soluzione al problema: verrebbe così preclusa al creditore la possibilità di esperire azione revocatoria dell’atto di rinuncia del debitore erede a procedere con azione di riduzione nei confronti dei coeredi: tuttavia, l’invito è di far stendere il testamento con il supporto di un notaio, con il quale va sempre approfondita la fattibilità dell’operazione e la sua rispondenza agli obiettivi perseguiti.

31 Gennaio 2016 · Lilla De Angelis


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