Emissione assegno senza copertura poi protestato – Quanto tempo ho per pagare prima di iscrizione in CAI?


Dal momento in cui il protesto viene elevato per mancanza fondi, si hanno 60 giorni di tempo per pagare.





Il mese scorso ho acquistato un’auto, da un privato, trovata su un sito di compravendita online: ho pagato, in buona fede, con un assegno.

La somma era presente sul mio conto ma per mala sorte, proprio il giorno che il venditore è andato a incassare mi era stata scalata automaticamente la rata del mutuo.

L’assegno è stato protestato.

Ora, vorrei pagare, anche le sanzioni, evitando, però, almeno l’iscrizione in CAI.

Quanto tempo ho ed è possibile?

Dal momento in cui il protesto viene elevato per mancanza fondi, si hanno 60 giorni di tempo per pagare.

Il preavviso di revoca viene inviato per telegramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento dell’assegno.

Il pagamento, detto “tardivo”, comprende gli interessi legali, alcune spese (di protesto e di gestione), nonche’ una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell’importo dell’assegno.

Esso puo’ avvenire presso lo sportello della banca su cui e’ tratto l’assegno tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo impagato (il creditore), presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), oppure direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto.

Da notare bene che il pagamento dev’essere anche dimostrato presso l’ufficiale che ha elevato il protesto (o presso la banca, in mancanza di protesto) entro gli stessi 60 giorni, per evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Tale dimostrazione può avvenire con quietanza con firma autenticata o attestazione della banca.

Se il pagamento non viene effettuato, il nominativo del soggetto viene inserito nel CAI e vi rimane sei mesi, anche se nel frattempo l’assegno viene coperto.

Contestualmente, viene fatta segnalazione al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni.

Per gli assegni senza provvista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 516,45 a 3.098,74 euro. Se l’assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, la sanzione varia da 1.032,92 a 6197,48 euro.

Inoltre, il pagamento tardivo, anche se viene fatto subito dopo la levata del protesto, non da’ diritto alla cancellazione di quest’ultimo.

La cancellazione del protesto può essere ottenuta solo dopo che sia decorso un anno, se nel frattempo non si viene protestati di nuovo, rivolgendosi al tribunale e poi alla camera di commercio.

20 Novembre 2017 · Giorgio Valli


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