Eredità e donazioni in vita in assenza di legittimari del defunto





Se un soggetto non ha legittimari (coniuge, figli e ascendenti) la sua eredità, in assenza di testamento, viene divisa fra fratelli e sorelle





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Se un parente che non ha eredi legittimi (non sposato, senza figli ne ascendenti) effettua una donazione in vita ad esempio a un nipote, alla dipartita nel momento in cui si apre la successione legittima la donazione farà parte dell’asse ereditario nn essendoci gli eredi legittimi? nel caso il donante aveva dei debiti e colui che ha ricevuto la donazione dovesse trovarsi in successione legittima come erede sarà tenuto eventualmente a pagare i debiti in quota maggiore rispetto agli altri coeredi avendo ricevuto una donazione oppure in base alla quota ricevuta in successione?

Se un soggetto non ha legittimari (coniuge, figli e ascendenti) tutta l’eredità viene divisa fra i collaterali (fratelli e sorelle): in caso di premorienza di un collaterale la quota a lui spettante viene divisa fra i discendenti del collaterale premorto (ripartizione per stirpe).

Se non ci sono legittimari e collaterali e se non c’è testamento, l’eredità passa interamente allo Stato.

Le donazioni (comprese quelle di modico valore e le donazioni indirette), il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (quota disponibile), sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima (in ordine temporale) e risalendo via via alle anteriori (articolo 559 codice civile).

La quota disponibile per il de cuius dipende dal numero di eredi ed è, naturalmente proporzionale all’attivo ereditario: nella fattispecie, in assenza di coniuge, figli e ascendenti del defunto, la quota disponibile per le donazioni (e/o per i legati testamentari) è del 100%.

Il che vuol dire che i collaterali del defunto (fratelli e sorelle) nonché i discendenti dei collaterali non potranno agire per la riduzione delle eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius e neppure per gli eventuali legati lasciati a terzi.

In altre parole la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari (coniuge, figli e ascendenti del de cuius) e dai loro eredi (articolo 557 del codice civile).

Un nipote del defunto (figlio di collaterali del defunto) che risultasse erede legittimo e donatario del defunto non potrà subire, in assenza dei legittimari, la riduzione della donazione a suo tempo ricevuta. Per il resto, ovvero nel caso di debiti del de cuius, l’erede dovrà valutare, in base al valore dell’attivo ereditario) se accettare l’eredità in modo puro e semplice oppure con beneficio fi inventario o, ancora rinunciare all’eredità.

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24 Agosto 2023 · Simone di Saintjust

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