Legittimari, collazione, quota di eredità disponibile, meccanismo delle riduzioni delle donazioni effettuate in vita dal de cuius


Il meccanismo delle riduzioni delle donazioni in vita del de cuius e la valutazione del valore della quota a lui disponibile per donazioni in vita e legati





Leggendo i vostri articoli in tema di successione (legittima e testamentaria) non ho ben compreso chi siano gli eredi legittimari, come funzioni il meccanismo della riduzione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius e in cosa consista la quota disponibile al de cuius. Per favore, potete richiamare i concetti fondamentali per gli argomenti indicati?

In base all’articolo 536 del codice civile, le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono i cosiddetti legittimari, ovvero il coniuge i figli e gli ascendenti del defunto (genitori e nonni).

La rappresentazione fa subentrare i discendenti del de cuius, in tutti i casi in cui i figli non possono (premorienza) o non vogliono (rinuncia) accettare l’eredità (articolo 467 del codice civile).

La divisione dell’eredità per i discendenti dei figli del de cuius avviene per stirpe e non per capo: in altre parole si divide l’eredità per tutti i figli premorti o rinuncianti del de cuius dotati di discendenti, e ciascuna quota si divide in parti eguali per il numero totale dei discendenti del figlio del de cuius premorto o rinunciante (i nipoti del defunto). Quindi, solo i discendenti dei figli del de cuius entrano per rappresentazione in caso di premorienza del loro genitore: il subentro per rappresentazione non vale per i discendenti del coniuge premorto o degli ascendenti premorti).

La collazione (di cui all’articolo 737 del codice civile) stabilisce che i figli, i loro discendenti e il coniuge del de cuius che abbiano accettato l’eredità debbano restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati dal defunto quando questi era in vita, al fine che siano divisi tra tutti i coeredi.

Tuttavia, per l’articolo 555 del codice civile, solo le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre (quota disponibile), sono soggette a collazione e a conseguente riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori (articolo 559 codice civile) fino a quando il valore complessivo delle donazioni antecedenti non rientra nella quota disponibile al de cuius.

La quota disponibile al de cuius oltre a giocare un ruolo fondamentale nel poter impedire la riduzione delle donazioni effettuate in vita, consente al de cuius, nella successione testamentaria, di lasciare parte dei propri beni (il cui valore, insieme alle donazioni effettuate in vita, non ecceda, complessivamente, la quota disponibile) a terzi non successibili (l’amico, l’amante, la badante, eccetera). Si tratta, se vogliamo, di donazioni effettuate post mortem, che prendono il nome di legati.

Infine, per determinare il valore della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore, e sul valore complessivo del patrimonio ereditario, così formato, si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

La quota disponibile al de cuius dipende dal numero di legittimari presenti all’apertura della successione, in particolare:
– con coniuge superstite e due o più figli (superstiti o premorti con nipoti viventi) la quota disponibile è pari ad 1/4 dell’attivo ereditario;
– con coniuge superstite e un figlio (superstite o premorto con nipoti viventi o superstiti) la quota disponibile è pari ad 1/3;
– con coniuge premorto e due o più figli (superstiti o premorti con nipoti viventi) la quota disponibile è pari ad 1/3;
– con coniuge premorto ed un solo figlio (superstite o premorto con nipoti viventi) la quota disponibile è pari ad 1/2;
– con coniuge e ascendenti premorti, in assenza di figli, la quota disponibile è pari al 100%
– eccetera, eccetera …

Per inciso, In caso di successione legittima, in assenza di legittimari (e di discendenti dei figli legittimi premorti del de cuius), poichè la quota disponibile al de cuius è pari al 100%, appare evidente che gli altri parenti (fino al sesto grado) successibili, chiamati all’eredità, non potranno, in alcun modo, ritenersi lesi da eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius o da legati lasciati a terzi per testamento anche se assorbenti l’intera eredità.

25 Agosto 2023 · Giorgio Martini


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