Il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti legittimari (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota di eredità legittima, della quale non possono essere privati per volontà del defunto, sia stata questa espressa in un testamento o eseguita in vita mediante donazioni.Il testatore, pertanto, può liberamente disporre solo della quota che la legge non riserva a questi soggetti ovvero la quota disponibile. Ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, devono anzitutto essere ridotte le disposizioni testamentarie; tale riduzione colpisce proporzionalmente tutte le disposizioni testamentarie, sia a titolo universale che a titolo particolare, nei limiti di quanto è necessario per soddisfare il diritto del legittimario. Il testatore non può impedire la riduzione delle disposizioni testamentarie, ma può soltanto disporre che una disposizione (cosiddetta disposizione privilegiata) sia ridotta dopo che siano state ridotte le altre e ciò non sia stato sufficiente a reintegrare la quota di legittima lesa. In ogni ...
Azione di riduzione - Imputazione delle donazioni effettuate in vita dal de cuius
Per determinare se una quota di legittima sia stata lesa bisogna fare il calcolo dell'asse ereditario meno debiti al momento della successione più eventuali donazioni fatte in vita dal de cuius. Se nel calcolo sono già state inserite le donazioni eventualmente fatte in vita, l'imputazione come opera rispetto a questo? ...
Eredità riservata ed eredità disponibile per i legittimari I legittimari sono coniuge, figli e, in assenza di figli, gli ascendenti (padre, madre, nonni) del de cuius: ad essi la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (articolo 536 del codice civile). Legatario è il soggetto non legittimario al quale il de cuius attribuisce, per testamento, una parte del patrimonio (articolo 649 del codice civile) Collazione I figli del de cuius e i loro discendenti ed il coniuge del de cuius che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (articolo 737 del codice civile). In sede di domanda giudiziale di divisione dell'eredità (Cassazione 15131/2005), si procede a riduzione delle disposizioni testamentarie per i legittimari (tutti gli altri sono legatari). Si procede a collazione e la divisione viene effettuata, fra i legittimari, in osservanza allo schema ...