Donazioni in vita del genitore ad uno dei legittimari – Come funziona la collazione delle donazioni





Donazione, eredità e successione, riduzione e collazione eredità





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Avrei delle domande da proporvi in merito al diritto all’eredità di un genitore:

Io, figlio, alla morte di un genitore possessore di un immobile erediterei una parte se l’altro genitore è ancora in vita? Così come eventuali conti correnti?

Cosa succede se prima della sua morte l’immobile venisse intestato a uno dei figli? Significherebbe che l’altro (o gli altri figli) non avrebbero nessuna eredità? Lo stesso per quanto riguarda l’intestazione del conto corrente Se questo venisse intestato a uno dei figli, quando il genitore è ancora in vita, alla sua morte gli altri figli non avrebbero alcun diritto all’eredità?

Le regole di successione, con o senza testamento, corredate da esempi pratici, sono descritte (anche graficamente) in questo articolo, al quale si rimanda.

Come già riportato in numerosi interventi, un genitore non può può privilegiare un figlio, rispetto ad altri, attraverso donazioni effettuate in vita, né può escludere un figlio dal diritto di ottenere una quota di eredità: infatti, a tutela dell’interesse generale alla solidarietà familiare, il nostro ordinamento giuridico prevede che i più stretti congiunti del de cuius abbiano il diritto di ottenere, anche contro la volontà del defunto e in contrasto con gli atti di disposizioni testamentarie dallo stesso posti in essere, una quota di valore del patrimonio ereditario e dei beni donati in vita dal defunto stesso (diritto di legittima o di riserva).

La legge configura così una successione necessaria, in forza della quale le disposizione testamentaria del defunto lesive della quota di legittima, pur non essendo invalide, sono tuttavia soggette a riduzione, sono cioè suscettibili, su domanda del legittimario leso (azione di riduzione) di essere private della loro efficacia giuridica nella misura necessaria e sufficiente a reintegrare il diritto del legittimario.

In assenza di testamento il legittimario che si ritenesse leso nella quota di legittima può chiedere la collazione dei beni donati in vita dal de cuius in fase di divisione ereditaria.

La quota disponibile da parte del de cuius e, specularmente, la quota di riserva spettante al legittimario nella successione testamentaria vanno calcolate procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (eredità relitta) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell’apertura della successione. Quindi detraendo dall’eredità relitta i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere l’attivo netto.

Successivamente si procede alla riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, dovendosi a tal fine stimare i beni immobili e mobili donati secondo il valore che avevano al tempo dell’apertura della successione e il denaro donato secondo il suo valore nominale.

A questo punto è possibile calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore dell’eredità relitta al netto dei debiti del defunto (attivo netto) ed il valore del donatum.

L’eredità lasciata dal de cuius va poi ripartita fra i legittimari secondo le quote indicate qui, in caso di testamento e qui, in assenza di testamento.

STOPPISH

24 Maggio 2017 · Ornella De Bellis

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