Donazioni effettuate in vita dal de cuius – La collazione


Riduzione e collazione eredità





Mio padre in vita ha donato a tre pronipoti titoli di stato: come dobbiamo calcolare l’importo delle donazioni? Il valore alla data della donazione o quella dell’apertura della successione? Vanno calcolati gli interessi Percepiti?

Preciso che il patrimonio in successione è costituito solo da titoli di stato e residuo del conto corrente.

Inoltre, due pronipoti sono figli di mia nipote superstite a mia sorella, mentre il terzo è nipote di mia sorella; in caso di collazione fittizia queste donazioni devono essere detratte dalle quote dei rispettivi ascendenti?

Mia sorella, che ha altri figli, è la diretta interessata a richiederne la restituzione?

Sembra di capire che gli eredi legittimi del de cuius siano il figlio (che ci scrive) e la figlia vivente del deceduto, nonché, per una quota in rappresentanza, la nipote (figlia di una sorella degli altri due germani, premorta al de cuius).

Ora, com’è noto, la collazione ereditaria prevede che gli eredi che abbiano accettato l’eredità debbano restituire alla massa ereditaria tutti i beni che sono stati loro donati dal defunto quando questi era in vita, in modo che possano essere ripartiti fra tutti i coeredi.

Non solo: secondo i giudici di legittimità (sentenza 3013/2006) l’articolo 737 estende ai figli del defunto, ai loro discendenti e al coniuge l’obbligo del conferimento di ciò che hanno ricevuto in vita per donazione senza attribuire alcun rilievo alla loro qualità o meno di legittimari.

Per valutare l’asse ereditario bisognerà, come ci suggerisce, anche la Corte di cassazione con la sentenza 24755/15, innanzitutto considerare il patrimonio del de cuius procedendo, anzitutto, alla formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della sua morte (eredità relitta) e alla determinazione del loro valore con riferimento al momento dell’apertura della successione. Quindi sottraendo dall’eredità relitta i debiti del defunto, da valutare con riferimento alla stessa data, in modo da ottenere l’attivo netto.

A questo punto bisogna procedere alla riunione fittizia, ad una riunione cioè meramente contabile, tra attivo netto e i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita (cioè i titoli di stato donati ai tre pronipoti) i quali vanno anch’essi stimati secondo il valore che hanno al tempo dell’apertura della successione. Dopodiché si potrà ripartire l’eredità fra i coeredi anche, se necessario, procedendo a compensazione con le quote attribuite ai coeredi i cui discendenti (i pronipoti) hanno beneficiato delle donazioni.

5 Gennaio 2019 · Ludmilla Karadzic

Integro e preciso alcuni fatti relativi al precedente quesito: mio padre con testamento ha disposto che i suoi averi venissero ripartiti secondo legittima tra la moglie, 4 figli viventi, un nipote figlio di un fratello premorto e due nipoti di una sorella premorta, attribuendo la quota di riserva alla badante ed ai due nipoti della sorella premorta.

Il patrimonio consiste in BTP e residuo di conto corrente.

In vita mio padre ha donato alla badante denaro tramite bonifici e a tre pronipoti in tenera età (attualmente ancora minori) titoli di stato.

Tutti i nipoti non intendono effettuare azione di riduzione mentre i restanti eredi lo sono.

La badante, avendo ricevuto denaro per un importo superiore alle sue spettanze, su accordo legale dello scrivente, su delega della mamma e dei fratelli, ed il suo legale, previa promessa di non adire per vie giudiziarie (essendo incapiente in italia, in quanto ha trasferito quanto ricevuto ai suoi familiari in Senegal) proporrà formale rinuncia all’eredità.

Quesito: la quota degli eredi che non hanno voluto partecipare per l’azione di riduzione e delle spese legati sostenute, va calcolata solo sul relictum meno debiti o vanno sommate anche le donazioni?

Le quote erano di: coniuge 14, figli e nipote 112, nipoti 1/24. Quota disponibile: badante 1/12 nipoti 1/12 + 1/24 della legittima. con la rinuncia della badante come vanno calcolate? Possiamo noi familiari sottoscrivere, in comune accordo, una scrittura privata da produrre in banca per la riscossione?

Abbiamo semplificato e rivisto la precedente risposta: in più c’è da aggiungere che la rinuncia all’eredità della badante andrà a beneficio dei coeredi e che secondo la sentenza della Corte di Cassazione (15131/2005) i beni donati (ai pronipoti) devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti, essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell’esistenza di determinati beni, facenti parte dell’asse ereditario da ricostruire, quali oggetto di pregressa donazione.

In pratica, alla domanda di ripartizione dell’eredità conseguirà l’attribuzione di quote ai coeredi che tengano conto della parte già fruita da ciascuno dei propri discendenti (cioè non sarà necessaria alcuna effettiva restituzione se la quota valorizzata spettante alla nipote coerede è superiore al valore dei titoli di stato donati dal de cuius ai due pronipoti).

Conclusivamente, in assenza di coniuge premorto, la quota disponibile di un soggetto con tre figli è pari ad 1/3 del patrimonio (eredità assegnata alla badante) mentre i 2/3 sono invece riservati agli eredi legittimi (quota riservata).

7 Gennaio 2019 · Marzia Ciunfrini


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