Nel 2015 faccio domanda per legge 3/2012 e mi viene assegnato occ che fa piano del consumatore e quindi relazione particolareggiata, in sede di udienza mi viene rigettato ma nel frattempo avevo fatto rinuncia perché avevo trovato nuovo lavoro e quindi occ me la fece fare perché altrimenti doveva rifare il piano da inizio quindi la procedura non è mai partita. Ora vorrei rifare la domanda e il mio legale dice che posso farla tranquillamente perché appunto non essendo mai partita la procedura non debbono per forza passare 5 anni mi dice la legge è molto fuorviante nel senso che vieta o meglio devono passare 5 anni per chi effettivamente ne ha beneficiato.
Il suo avvocato ha perfettamente ragione: infatti la normativa vigente (articoli 7 e 11 della legge 3/2012) che prevede un divieto di riproposizione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.
Pertanto, in presenza di un provvedimento che abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti (o, come nella fattispecie, a fronte di una rinuncia), il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata.
In tal senso hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con ordinanza 30534/2018.
23 Febbraio 2019 · Ludmilla Karadzic
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