Legge 3/2012 (salva suicidi) per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore per debiti cosiddetti misti ovvero derivanti anche da attività imprenditoriale


Legge salva suicidi, sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento





Vorrei presentare il piano del consumatore nell’ambito della legge 3/2012 per la composizione delle crisi da sovraindebitamento: sono una persona fisica e fino a 3 anni fa avevo una srl di cui ero amministratore. A favore della società avevo contratto un mutuo con mia fideiussione e ho 3 finanziamenti personali di cui un mutuo ipotecario regolarmente in ammortamento, ma purtroppo per cause che non sto a qui a dire ho smesso di pagare le 2 finanziarie. Vorrei presentare il piano del consumatore perché comunque sarei un soggetto non fallibile, ho ceduto le quote societarie 3 anni fa e sono un lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Ma per quanto riguarda la fideiussione sarebbe possibile inserirla? La norma dice che solo i debiti contratti per attività extra imprenditoriale ma ho letto da qualche parte che per debiti misti e soggetto come me non fallibile potrebbe essere inserito.

I giudici della Corte di cassazione, con la sentenza 1869/2016 hanno stabilito che la nozione di consumatore abilitato a presentare il piano di composizione della crisi da sovraindebitamento – ex articoli 12 bis e ter della legge 3/2012 – non debba necessariamente riferirsi a persona priva di relazioni d’impresa o professionali, pregresse (come nella fattispecie) o attuali.

A parere dei giudici di legittimità, infatti, può essere considerato consumatore anche il professionista o l’imprenditore che abbia contratto debiti, purchè essi non siano correlati ad attività professionale o d’impresa.

In sostanza lei potrà presentare un piano del consumatore che preveda il rimborso dei due prestiti per i quali risulta inadempiente, ma non potrà includere nel piano il debito residuo riconducibile alla fideiussione prestata a favore della società srl di cui era socio.

Avrà letto sicuramente da qualche parte che è possibile ammettere alle procedure previste dalla legge 3/2012, anche i debiti residui derivanti da attività, cessate, di tipo professionale o societaria: ma, in questo caso, le opzioni da esercitare sono quelle dell’accordo con i creditori o della liquidazione dei beni del debitore.

17 Agosto 2019 · Annapaola Ferri


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