Il provvedimento giudiziale di omologazione del piano presentato dal consumatore debitore, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3/2012 (Composizione delle crisi da sovraindebitamento), può essere opposto dal creditore tramite reclamo al Tribunale. Tuttavia, l'eventuale decreto di accoglimento del reclamo avverso il provvedimento di omologazione, non preclude al debitore di presentare un'altra proposta di accordo nei limiti temporali indicati dalla legge (cinque anni). Da questo punto di vista, l'inciso di cui all'articolo 7, secondo comma, lettera b), che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che egli non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo, va inteso come riferentesi all'avvenuta effettiva fruizione dell'istituto nei suoi effetti di esdebitazione; cosa che chiaramente non è ove l'accordo non sia omologato, ovvero ove lo stesso sia stato annullato in sede di reclamo. Così si sono espressi i giudici della Corte di ...
Nel 2015 faccio domanda per legge 3/2012 e mi viene assegnato occ che fa piano del consumatore e quindi relazione particolareggiata, in sede di udienza mi viene rigettato ma nel frattempo avevo fatto rinuncia perché avevo trovato nuovo lavoro e quindi occ me la fece fare perché altrimenti doveva rifare il piano da inizio quindi la procedura non è mai partita. Ora vorrei rifare la domanda e il mio legale dice che posso farla tranquillamente perché appunto non essendo mai partita la procedura non debbono per forza passare 5 anni mi dice la legge è molto fuorviante nel senso che vieta o meglio devono passare 5 anni per chi effettivamente ne ha beneficiato. ...
Per esigenze familiari sono stato costretto a fare dei finanziamenti: ne ho ben 4 in corso e non riesco a onorare e mi sto chiedendo, se stacco perché non ce la faccio a sopravvivere a cosa vado incontro? ...