Vorrei tentare un accordo con i creditori in base alla legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012 cosiddetta salva suicidi) – Come funziona?


Legge salva suicidi, sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento





Avendo contratto dei debiti che non riesco più a onorare vorrei fare ricorso alla legge 3/2012, ed, in particolare, alla possibilità di pervenire a un accordo con i creditori che sono 4. Di questi 4 creditori 3 sono banche e 1 privato. Però non mi sono chiare alcune cose.
La prima è: Ho un mutuo ipotecario con debito residuo di 60.000 euro che pago abbastanza regolarmente (ho 3 rate in arretrato); posso chiedere la riduzione dell’importo residuo per esempio a 40.000 euro oppure rientrerebbe nell’accordo solo 1.500 euro di arretrati?

Il resto dei debiti sono 50.000 con una banca e 20.000 con l’altra, si potrebbe proporre un accordo per 30.000 e 12.000 per esempio.
Nel caso non venisse accettato l’accordo dai 2/3 dei creditori possono, nel caso non si giungesse a un accordo, pignorare la casa che ha un valore di mercato di circa 120 mila anche se è ipotecata a favore della banca per un valore del 200% rispetto al mutuo?

Innanzitutto vanno sommati tutti i debiti attuali, ottenendo la massa debitoria complessiva: l’accordo va aggiunto con i creditori titolari di almeno il 60% della massa debitoria complessiva.

Su quali basi si può fondare l’accordo? Su un abbattimento percentuale omogeneo della massa debitoria (esempio, si può proporre la riduzione del 20% per tutti, non si propone il 10% ad uno ed il 30% all’altro) e/o su una dilazione dei tempi di rimborso con abbattimento omogeneo della rata mensile (anche qui, con una percentuale valida per tutti, ad esempio il 30% su tutti i rimborsi rateali mensili).

Attenzione: è possibile prevedere che il mutuo ipotecario possa non essere soddisfatto integralmente, solo quando ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di vendita all’asta dell’immobile. Di solito, quindi, la banca mutuante viene esclusa dall’accordo garantendo ad essa l’integrale pagamento del credito.

Se si riesce a raggiungere l’accordo di ristrutturazione del debito con i restanti creditori titolari di almeno il 60% della massa debitoria ed il giudice omologa l’accordo, anche gli altri (banca munita di ipoteca esclusa) devono sottostare alle condizioni sottoscritte da chi ha accettato la ristrutturazione del debito.

In caso di mancato accordo, gli altri creditori non possono, per ora, procedere all’espropriazione della casa, semplicemente perché dal ricavato della vendita non verrebbe loro assegnato nulla, avendo la banca priorità di assegnazione in base al privilegio ipotecario di cui gode e si troverebbero, pertanto ad avere anticipato soldi per la procedura di espropriazione del tutto inutilmente: in pratica, finirebbero cornuti e mazziati.

Tuttavia il tempo gioca a favore dei creditori non ipotecari: l’abbattimento del capitale residuo ottenuto con il pagamento puntuale delle rate del mutuo, insieme ad eventuali fluttuazioni in crescita del mercato immobiliare, potrebbero rendere percorribile e vantaggioso l’avvio dell’espropriazione anche da parte di un creditore non ipotecario.

28 Febbraio 2018 · Annapaola Ferri


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