Divisione dei soldi in conto corrente del genitore deceduto – Devono firmare tutti gli eredi perchè ciascuno possa prelevare la quota che gli spetta?





Conto corrente e libretto di deposito, eredità e successione





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Siamo tre figli eredi, nostra madre è deceduta senza lasciare testamento e la banca non vuol procedere alla divisione dei valori del conto corrente se tutti e tre non andiamo a firmare ma uno dei tre sta ponendo ostacoli senza motivo.

In caso di morte dell’intestatario del conto corrente, gli eredi, propensi ad accettare l’eredità, devono consegnare alla banca il certificato di morte e la documentazione anagrafica di ciascuno di essi.

La banca porta a termine le operazioni relative a disposizioni già effettuate dal defunto (bonifici) e attende la scadenza dei termini di presentazione di eventuali assegni emessi prima della data di decesso. Dopodiché produce lo stato di consistenza del conto corrente, necessario per perfezionare (se c’è obbligo) la pratica di successione o, comunque, per quantificare il saldo esistente.

Una volta completata la pratica di successione, copia integrale della dichiarazione di successione va esibita alla banca che è tenuta a rendere disponibile il denaro in funzione delle quote spettanti a ciascuno dei coeredi.

Se non c’è obbligo di dichiarazione, allora ciascun coerede deve sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di tale obbligo.

Non è corretto riferire di una presunto diniego della banca a consegnare il saldo di conto corrente lasciato dal de cuius, quando il problema. invece, è riconducibile esclusivamente a dinamiche familiari ed, in particolare, a questioni interne ai coeredi.

Infine, va evidenziato che in merito alla sorte dei crediti ereditari nell’ipotesi di successione mortis causa con pluralità di eredi, l’Arbitro Bancario Finanziario, nella decisione 2983/2016, ha ribadito il principio di diritto, più volte affermato in precedenti occasioni, secondo il quale i crediti del defunto, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, dal momento che l’articolo 752 del codice civile, che prevede il principio tradizionale della ripartizione automatica tra coeredi, si riferirebbe unicamente ai debiti ereditari.

In pratica, in materia successoria, vige il principio della automatica divisione tra i coeredi dei soli debiti e non anche dei crediti.

Pertanto, i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento di quella che assumono essere la loro quota, con la conseguenza che la stessa cessa di far parte di tale comunione, per la decisiva considerazione che non sono titolari del relativo diritto. Al contrario, in caso di apertura della successione, i saldi attivi sui rapporti intrattenuti dal de cuius con l’intermediario cadono in comunione ereditaria, fintanto che essa non si sciolga mediante una disposizione congiuntamente impartita da tutti i coeredi ovvero mediante un provvedimento giudiziale.

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25 Settembre 2017 · Simonetta Folliero

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