Il 15 di giugno scorso il mio ex datore di lavoro è andato davanti al giudice che ha emesso il pignoramento per dichiarare le somme trattenute. Cosa comporta il fatto che io in qualità di debitore non mi sono presentato? Tutte le eventuali comunicazioni compreso un nuovo pignoramento presso il mio attuale datore di lavoro mi verranno notificate presso la cancelleria del tribunale oppure a casa mia?
Per un eventuale, nuovo procedimento a carico di pignoramento presso terzi, le notifiche saranno effettuate presso il suo attuale indirizzo di residenza anagrafica.
Tanto più che a norma dell’articolo 547 del codice di procedura civile il terzo pignorato, con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
25 Giugno 2018 · Ludmilla Karadzic
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