Pignoramento di un conto corrente cointestato – I prelievi possibili per il pensionato nel periodo che intercorre fra la data di notifica dell’atto al terzo pignorato e l’emissione giudiziale del decreto di assegnazione al creditore procedente


Il debitore potrà prelevare l’ultimo rateo entro un limite pari a tre volte il valore massimo dell'assegno sociale





Vorrei capire cosa succede in caso di pignoramento del conto corrente cointestato su cui viene accreditata la sola pensione del debitore, il limite di pignoramento e come chiedere il prelievo del minimo vitale della pensione stabilito dalla legge

In caso di accredito sul conto corrente dell’ultimo rateo di pensione prima della notifica del pignoramento al terzo pignorato e al debitore inadempiente, quest’ultimo potrà prelevare, rivolgendosi ai funzionari di banca (o dell’ufficio postale) l’ultimo rateo entro un limite pari a tre volte il valore massimo dell’assegno sociale.

Qualora, nell’attesa che il giudice emetta il decreto di assegnazione, venisse accreditata una nuova mensilità di pensione, sempre attraverso l’intervento dei funzionari di banca (o dell’ufficio postale) il pensionato debitore inadempiente potrà prelevare l’importo della pensione al netto della trattenuta del 20% eccedente l’importo massimo dell’assegno sociale aumentato della metà.

Il giudice, con il decreto di assegnazione, trasferirà il 50% del saldo di conto corrente cointestato al creditore procedente.

1 Agosto 2022 · Patrizio Oliva


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