Obbligo di dichiarare ulteriori beni pignorabili (articolo 492 del Codice di Procedura Civile)
A seguito di problematiche economiche avevo chiesto un prestito ad una finanziaria che però non sono riuscita a onorare completamente: dopo vari solleciti e arrivata l'ingiunzione e non potendo pagare quanto intimato ho poi ricevuto a mani dall'Ufficiale Giudiziario l'atto di pignoramento presso Terzi INPS, nonché la data fissata per l'udienza dal giudice nell'atto. Successivamente, leggendo meglio l'atto di pignoramento ho constatato che l'Ufficiale Giudiziario afferma di avermi: "invitato che nell'ipotesi i beni pignorati preso terzi non soddisfino il creditore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, avvertendo che l'omessa o falsa dichiarazione è punita penalmente ai sensi dell'art. 388 c.p." Sono rimasta sconcertata in quanto credo che prima di fare un pignoramento abbiano già chiara la situazione del debitore. Ora per chiedere una Vostra riassumo la mia posizione: pensione INPS già pignorata; un terreno (di proprietà al 100%) in contenzioso con un confinante cui ha iscritta una domanda giudiziale; una ...
Sono costretta a vendere due immobili (un piccolo terreno e una casa non abitabile appartenuta ai miei genitori deceduti da tempo): gli immobili sono cointestati al 50% con altro erede e il valore totale è di circa 40/50mila euro ossia 20/25 pro-capite e il cointestatario si è reso disponibile all'acquisto della mia quota. Il quesito che voglio porre è questo, ho in corso un pignoramento presso terzi Inps ossia è già stata effettuata la comunicazione sia alla sottoscritta che all'Inps e sono in attesa di udienza presso in Tribunale civile a fine settembre. L'importo pignorato (forse saranno caricate ulteriori spese) è di circa 12/13mila euro. Ora, chiedo, se vendo la mia quota del 50% il ricavato della vendita potrà essere pignorato dalla banca/finanziaria che ha già attivato il pignoramento presso terzi? Ringrazio. ...
La ricerca telematica dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento ed espropriazione
Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone, quindi, che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica ...