Decreto ingiuntivo europeo – Dove è opponibile?


Decreto ingiuntivo, opposizione a decreto ingiuntivo





Sarei grato per alcune precisazioni in riferimento a questa discussione: Il decreto ingiuntivo europeo é opponibile in italia e se si dove? Il fatto che per un conto su cui confluisce la sola pensione e sul quale al massimo giace una sola mensilità, sia trattenuto un ulteriore quinto, é comunque motivo di opposizione? Esiste un modo per far sì che il creditore rinunci a priori a una azione che sarà di fatto infruttuosa? (oltre alla improbabile eventualità di ottenere un fido di c.c.) Grazie per il vostro aiuto prezioso, che giunge in momenti che spesso sono difficili per chi partecipa al forum.

Il decreto ingiuntivo europeo è opponibile presso il giudice del Tribunale che lo ha emesso, come risulta dall’atto che deve essere notificato al debitore. Si tratta, in pratica, di un semplice decreto ingiuntivo, però riconosciuto e reso esecutivo (se non c’è opposizione o se l’opposizione è respinta) negli anche altri paesi dell’UE.

Il decreto ingiuntivo, europeo o meno, non identifica il bene da pignorare, ma esclusivamente accerta che il richiedente vanta un credito nei confronti del debitore. Con il decreto ingiuntivo il creditore può poi notificare un atto di precetto al debitore, intimandogli il rimborso del debito entro un periodo di tempo ben circoscritto, ma comunque non minore ai dieci giorni. Se il debitore non adempie nei termini, il creditore può avviare le azioni esecutive di pignoramento. Dunque, nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo il debitore può solo contestare l’esistenza del credito o la sua entità, ma, naturalmente, non può contestare le azioni esecutive che saranno poi implementate dal creditore: semplicemente perché queste ancora non si conoscono.

Il rimedio per contestare il pignoramento di un conto corrente del debitore su cui affluisce la sola pensione, peraltro già pignorata, chiedendone la restituzione ex articolo 545 del codice di procedura civile, è fornito dal ricorso al giudice delle esecuzioni.

Se proprio ha tempo e soldi, per porre definitivamente fine alla questione, dovrà affidarsi ad un avvocato e citare in giudizio il creditore per persistente violazione dell’articolo 1175 del codice civile (abuso del diritto) in base al quale, sostanzialmente, il creditore ha il dovere alla cooperazione con il debitore, al fine di evitare che l’adempimento sia per quest’ultimo eccessivamente o inutilmente oneroso.

4 Gennaio 2018 · Ludmilla Karadzic


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