Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo – In caso di notifica viziata del provvedimento, Il debitore ha 40 giorni di tempo decorrenti dalla data in cui dimostra di aver avuto conoscenza effettiva del decreto ingiuntivo

Ai fini della legittimità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notifica del provvedimento, ma occorre anche la prova (il cui onere incombe sul debitore) che a causa del vizio di notifica egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.

Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta sia da ritenere che l’atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario.

Ove il creditore procedente intenda contestare la tempestività dell’opposizione tardiva in relazione alla irregolarità della notifica al debitore, su di lui ricade l’onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto ingiuntivo da parte del debitore che rende inammissibile l'opposizione.

Se, da un lato, è vero che la nullità della notifica del provvedimento non determina la proponibilità dell’opposizione sine die, dall'altro è pur vero che il termine congruo per l’opposizione è quello fissato dal legislatore in quaranta giorni e decorre dal momento in cui l'ingiunto ha avuto comunque conoscenza del decreto ingiuntivo da opporre.

Insomma, in caso di irregolare notifica del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell’articolo 650 del codice di procedura civile è di quaranta giorni dalla conoscenza dell’ingiunto, comunque avuta, dell’atto da opporre. Tale termine deve essere interamente assicurato, senza alcuna possibilità, per il giudice di merito, di valutare la congruità o comunque la sufficienza del tempo residuo intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza del termine per proporre opposizione tempestiva.

Questo il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 2608/2018.

18 Febbraio 2018 · Giorgio Martini


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!