Opposizione a decreto ingiuntivo – Sospensione feriale dei termini processuali dal primo agosto al 15 settembre

La sospensione feriale dei termini processuali si applica anche ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, ad eccezione di quelli di lavoro


DOMANDA

In qualità di fideiussore fido bancario di una Società ho ricevuto decreto ingiuntivo da parte di uno studio legale in seguito alla revoca del fido bancario alla Società garantita: il decreto ingiuntivo concede 40 giorni per fare opposizione ed è stato notificato i primi del mese di luglio. Considerato che il termine per fare opposizione al decreto ingiuntivo scadrebbe nel mese di agosto, chiedo se posso avvalermi del maggior termine per oppormi in caso di accordo stragiudiziale per via della sospensione feriale Tribunale e quindi oppormi entro il 9 di settembre.


RISPOSTA

Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, a sezioni unite (sentenza 156/1999), la sospensione feriale dei termini processuali si applica anche ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, ad eccezione di quelli in materia di lavoro. La sospensione feriale, comunque, si estende dal primo agosto al 15 settembre.


30 Luglio 2020 - Simone di Saintjust

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