Decreto ingiuntivo europeo


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Il decreto ingiuntivo europeo è un titolo esecutivo formatosi in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) e può essere munito di uno speciale certificato che lo rende idoneo ad avviare un’azione esecutiva in uno qualsiasi degli altri Stati membri dell’Unione.

La ratio dell’intera normativa è finalizzata a dotare il creditore di uno strumento di facile ed immediata esecutività in tutto il territorio dell’Unione dopo che al debitore sia stata offerta la possibilità di contestare adeguatamente la pretesa della controparte e che di questa facoltà non si sia avvalso o non si sia avvalso fruttuosamente.

Si realizza così l’anticipazione da parte dello Stato in cui si forma il decreto ingiuntivo europeo del controllo di idoneità del titolo stesso a fungere da base legale di un processo esecutivo in altro Stato membro, e viene abbandonato il tradizionale sistema del controllo da parte dello Stato in cui è richiesta l’esecuzione,

Lo stato in cui il decreto ingiuntivo viene emesso deve verificare la sussistenza di alcuni presupposti. In via preliminare deve essere accertato che la materia del contendere non afferisca gli speciali ambiti di esclusione previsti dalla normativa europea: il Regolamento comunitario, infatti, non si applica in materia fiscale, doganale, amministrativa, di responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri, in materia di stato e capacità delle persone, di regime patrimoniale tra i coniugi, di testamenti e successioni, fallimenti e procedure concorsuali, sicurezza sociale ed arbitrato; e comunque nel rispetto delle norme in tema di «competenza giurisdizionale» espressamente previste, tra cui quelle in tema di assicurazioni e di contratti dei consumatori.

Inoltre, non deve esserci stata contestazione del credito pecuniario e devono essere state rispettate le norme procedurali minime all’interno del procedimento, finalizzate a dare contezza delle possibilità, per il debitore, di contestare la pretesa avversaria.

E così, nessun controllo sul merito o sul rito del decreto ingiuntivo europeo è consentito al giudice dello Stato in cui è richiesta l’esecuzione e questa non può essere negata, tranne l’eccezionale evenienza del conflitto con altra pronunzia tra le stesse parti o di eventi sopravvenuti alla definitività del titolo.

Ai fini della qualifica di credito non contestato idoneo al rilascio del certificato di decreto ingiuntivo europeo, il Regolamento comunitario esige che il debitore non abbia mai contestato quel credito nel corso del procedimento giudiziario, in conformità alle relative procedure previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; ovvero, che il debitore non sia comparso o non si sia fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito pur avendolo contestato inizialmente nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d’origine.

Il decreto ingiuntivo europeo si articola nella combinazione di due distinti atti o provvedimenti: da un lato, un titolo esecutivo domestico o nazionale, stragiudiziale oppure reso all’esito di una procedura giudiziale nazionale tipica, nella quale però siano state osservate norme procedurali minime da cui possa desumersi una non contestazione da parte del debitore ingiunto; dall’altro lato, un provvedimento formale che tale rispetto riscontri e certifichi.

8 Giugno 2015 · Annapaola Ferri

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