DOMANDA
Sono una studentessa universitaria, genitori separati di fatto da anni e ora in attesa di omologa.
Vivo con mia madre ed il nostro reddito è dato dagli assegni che versa mio padre(oltre alla casa di proprietà).
E’ mio padre che porterà totalmente in detrazione le spese per me sul 730 (università,farmaci, ecc.)non avendo mia madre altri redditi, è una procedura corretta?
A breve avrò bisogno di richiedere l’Iseeu ed ho alcuni dubbi.
Credo di aver capito che come nucleo familiare risulteremo io e mia madre, chiedo conferma del fatto che mio padre non dovrà essere più inserito nonostante io potrei essere definita a suo carico irpef.
Sono due cose separate?
Per quanto riguarda il reddito ed il saldo conto corrente, quale si dovrà considerare?
La situazione da adesso in poi non è più la stessa.
Ho letto dell’esistenza dell’Isee corrente,
Mi occorre un chiarimento.
Inoltre vorrei sapere, fino allo scorso anno era mio padre fa presentava la DSU per Iseeu, adesso chi dovrà farla, io o mia madre?
RISPOSTA
Accesso ai benefici previsti per gli studenti universitari
La compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università (DSU ISEEU) 2016, che regola l’accesso ai benefici previsti dalla legge agli studenti universitari, fa rifermento, per quanto riguarda la situazione anagrafica (componenti del nucleo familiare) e lo status dei genitori (coniugati, separati giudizialmente, divorziati) alla data di sottoscrizione della dichiarazione; per i conti correnti va indicata la giacenza media al 31 dicembre del 2015; i patrimoni immobiliari sono, in genere, quelli posseduti al 31 dicembre 2015 (indipendentemente dal periodo di possesso del bene); i redditi sono quelli percepiti al 31 dicembre 2014 (quindi bisogna tener conto dei dati che emergono dalla dichiarazione dei redditi 2015).
Genitori separati di fatto, in attesa di omologa della separazione consensuale, devono essere considerati come coniugati. Quindi se lo studente presenta una DSU/ISEEU sottoscritta prima che il Tribunale sancisca l’intervenuta separazione personale il nucleo familiare dello studente comprende entrambi i genitori, anche se questi hanno residenze diverse.
Se, invece, la sottoscrizione della DSU/ISEEU avverrà dopo l’omologa del Tribunale, allora il nucleo familiare, se lo studente vive con la madre, sarà costituito dalla genitrice e dallo studente, indipendentemente dalla questione del carico fiscale (anche se come si vedrà in seguito difficilmente il genitore non convivente potrà conservare la detrazione al 100%). La DSU/ISEEU andrà presentata da uno qualsiasi fra i componenti del nucleo familiare (genitore convivente o studente).
Aspetti fiscali per lo studente a carico di uno o entrambi i genitori
Per quanto attiene gli aspetti fiscali, i genitori non legalmente ed effettivamente separati devono ripartire la detrazione per figlio a carico (cioe’ il figlio privo di reddito o con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili) nella misura del 50 per cento ciascuno.
Tuttavia, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione per figlio a carico al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori non sia a carico dell’altro, ma abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.
Naturalmente, se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico, l’altro genitore non potrà fruirne.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100 per cento al genitore affidatario oppure in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno. Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un’imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.
Ma, si tenga presente, che l’importo a detrazione per figli a carico decresce con l’aumentare del reddito e che il genitore economicamente più debole, che non ha un proprio lavoro, avrà diritto ad un assegno di mantenimento che comunque costituisce reddito da cui detrarre almeno il 50% del carico fiscale rappresentato dallo studente.
DSU Corrente
Per quanto attiene la DSU corrente (validità temporanea di due mesi) si tratta di una dichiarazione che riporta un ISEE che tiene conto dei redditi e i trattamenti relativi agli ultimi dodici mesi quando si siano verificate rilevanti variazioni della situazione lavorativa e/o reddituale. Si applica, ad esempio, al lavoratore dipendente a tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa: i redditi e i trattamenti sono relativi ai soli ultimi due mesi da rapportare all’intero anno.
15 Febbraio 2020 - Ludmilla Karadzic