Azione di regresso da parte di socio accomandante per debiti tributari sociali





Responsabilità patrimoniale dei soci e degli amministratori, responsabilità patrimoniale nelle società di persone





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A causa di debiti tributari contratti da una sas, ad ogni socio è stata notificata una cartella esattoriale.
in seguito al mancato pagamento della seguente cartella, è stata intrapresa, da parte dell’ente di riscossione, una procedura esecutiva nei confronti di un solo socio accomandante.

il suddetto socio accomandante, tramite rottamazione, ha provveduto al pagamento del’intero debito. Nel frattempo, la s.a.s. è fallita.

A questo punto, il socio che ha pagato l’intero debito, può esercitare l’azione di regresso nei confronti degli altri soci?

I Soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali solo per la quota conferita al capitale sociale: ci sembra, dunque, strano che al solo socio accomandante sia stata notificata una cartella esattoriale per debiti tributari sociali.

Probabilmente il socio accomandante ricopriva formalmente il ruolo di amministratore, acquisendo così la responsabilità patrimoniale illimitata ed esclusiva verso l’erario, per i tributi sociali non versati o versati parzialmente durante la sua gestione (e che l’erario presume che avrebbero potuto essere versati in base ai flussi di cassa). Contro tale presunzione di responsabilità, comunque, il socio accomandante amministratore della sas avrebbe dovuto procedere, nei termini di legge, con impugnazione del primo atto di accertamento che gli fosse stato notificato.

Nessuna azione di regresso, in un tale scenario è possibile: e questo, indipendentemente dall’intervenuto fallimento della sas.

Infatti, nelle società in accomandita semplice diverso è il regime di responsabilità verso i terzi che caratterizza le distinte categorie dei soci: gli accomandatari, ai quali è riservato il potere di amministrare la società, che rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali; gli accomandanti, esclusi dalla amministrazione, che rischiano nei limiti della quota conferita.

L’articolo 2320 del codice civile disciplina le attività delle quali è fatto divieto al socio accomandante, individuate nel compimento di atti di amministrazione, trattazione o conclusione di affari in nome della società.

Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione, intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società, (non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società.

Si tratta del principio giuridico enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11250/16.

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14 Giugno 2019 · Andrea Ricciardi

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