Auto con fermo amministrativo – vendita come ricambi


I veicoli sottoposti a fermo amministrativo non possono essere venduti, né rottamati.





Sono proprietario di un auto in disuso sulla quale risulta iscritto un fermo amministrativo dalla Serit.

Poichè l’auto ha ancora un valora di mercato, volevo accedere alla vendita del predetto mezzo come “ricambi”, come letto in un Vs. esempio che faceva riferimento anche all’art. 2756 c.c.

Leggo, inoltre, che conclusa la vendita a detto titolo, posso comunicare al Pra la perdita di possesso. Il mio quesito è: la società/concessionario che acquista il mezzo con la specifica finalità di “uso ricambi” si assume anche l’onere dell’estinzione del debito nei confronti della Serit ? La predetta società può riconoscermi un pagamento in denaro per l’acquisto del predetto mezzo pur se con finalità diversa dalla rivendita ?

I veicoli sottoposti a fermo amministrativo non possono essere venduti, né rottamati. Punto.

A volte capita, però, che il proprietario non abbia la disponibilità di spazi chiusi, privati, dove custodire il veicolo. Il che gli comporta l’obbligo del rinnovo della polizza di assicurazione RC, anche con il veicolo che non può circolare, per il fermo amministrativo disposto da Equitalia.

Se poi il veicolo è anche in buono stato è conseguente l’interesse del proprietario al rinnovo della polizza contro furto e incendio, visto che non può fare altro che lasciarla in strada.

Sappiamo bene cosa accade ad un veicolo lasciato in strada, sempre allo stesso posto, con il passare del tempo. Comincia a dare l’impressione di un veicolo abbandonato. Prendi oggi e dagli domani, un fanalino oggi, una ruota domani, in men che non si dica dell’auto resta solo la scocca.

Ed allora che fa il proprietario del veicolo per cercare di salvare il salvabile? Prende accordi con qualcuno che gliela custodisca. Il trasferimento del veicolo avviene, rigorosamente, tramite carro attrezzi.

Il più delle volte, finisce che il proprietario del veicolo non abbia poi i soldi per pagare trasporto e custodia (detto tra noi, altrimenti che debitore sarebbe). Il custode, proprietario dello spazio in cui è stato ospitato il veicolo, per recuperare il credito, si avvale di quanto disposto dall’art. 2756 c.c.. Specie se, annesso al deposito per la custodia dei veicoli sottoposti a fermo amministrativo, c’è anche un’officina che, naturalmente, è sempre affamata di parti di ricambio.

Mi spiace, e ci scusiamo, se non ci siamo spiegati bene, inducendola all’equivoco.

2 Marzo 2012 · Patrizio Oliva


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