Auto gravata da fermo amministrativo – Non può essere rottamata: in caso di vendita l’acquirente si accolla il debito per il quale è stato iscritto il fermo amministrativo


Non può essere rottamata: in caso di vendita l'acquirente si accolla il fermo amministrativo





Fine luglio ho acquistato un’auto da un parente con un atto di vendita presso un’agenzia pratiche auto per poi aggiornare la carta di circolazione in giorni 60 presso il PRA: la polizza è stata trasferita dalla vecchia auto da demolire.

Le problematiche emerse è che il PRA essendo molto arretrato ha appuntamenti a diversi mesi di distanza pertanto sono scaduti i 60 gg. previsti (da 6 giorni). Rivolgendosi a una agenzia pratiche auto svanirebbe il costo contenuto per il completo trasferimento di proprietà (poco più di 320 euro a fronte di euro 540 più euro 60 già pagati per l’atto di vendita).

Per l’auto da demolire, in fase di rottamazione è emerso un fermo amministrativo di circa 2 anni che neppure si era conoscenza (importo modico per cui sarebbe già stato eliminato) pertanto si attende il nulla Osta.

La compagnia assicuratrice che ha trasferito la polizza dal veicolo da rottamare a quello nuovo, con il solo atto di vendita, sollecita sia la dimostrata rottamazione che l’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo subentrato.

Per arginare la problematica, cui non è possibile far fronte a breve, chiedo se regolare la seguente procedura: per il veicolo da rottamare fare un atto di vendita (presso un’agenzia pratiche auto nell’immediato). Chiedo se regolare

Può vendere l’auto gravata dal vincolo di fermo amministrativo: tuttavia, l’acquirente si accolla il debito esattoriale per cui è stato iscritto il fermo (e deve essere avvertito, anche se non procede a visura presso il PRA prima del trasferimento di proprietà).

In ogni caso, l’auto sottoposta a fermo amministrativo può essere rottamata solo dopo il pagamento del debito esattoriale.

24 Settembre 2020 · Giuseppe Pennuto


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