Chi ha già acquistato un’abitazione con i benefici prima casa può acquistare un altro immobile abitativo e beneficiare, anche sul secondo acquisto, dell’agevolazione, a condizione, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Nell’atto di trasferimento del secondo immobile deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno.
In pratica, non si decade dalle agevolazioni ottenute con l’acquisto del vecchio immobile se la nuova abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa è venduta (o donata prima) che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a condizione che che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire a propria abitazione principale.
Inoltre, è necessario spostare la residenza nel comune in cui si trova il nuovo immobile entro 18 mesi dall’acquisto.
Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare quando si compra con i benefici “prima casa” sono:
– imposta di registro proporzionale nella misura del 2%;
– imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
– imposta catastale fissa di 50 euro.
Se, invece, si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le agevolazioni diventano
– Iva ridotta al 4%;
– imposta di registro fissa di 200 euro;
– imposta ipotecaria fissa di 200 euro;
– imposta catastale fissa di 200 euro.
Si ricorda, infine, che non è possibile fruire delle agevolazioni fiscali prima casa acquistando un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
7 Ottobre 2019 · Giorgio Valli