Agevolazioni prima casa – Il beneficio resta se il mancato trasferimento di residenza nel comune dove è ubicato l’immobile acquistato è imputabile a causa di forza maggiore

Va innanzitutto ricordato che, in tema di agevolazioni fiscali prima casa, la legge fa riferimento non al trasferimento della residenza nell'immobile acquistato con il beneficio fiscale, ma al trasferimento della residenza nel comune ove tale immobile è ubicato, cosicché, pur quando l'immobile acquistato con il beneficio fiscale non possa venire occupato entro 18 mesi dall'acquisto, il contribuente potrebbe comunque rispettare la condizione posta dalla legge per il godimento dell'agevolazione, trasferendo la propria residenza in altro immobile del medesimo comune.

Tuttavia, l'adempimento dell'obbligo del contribuente di trasferire tempestivamente la propria residenza nel comune ove è situato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa (richiesta e solo provvisoriamente concessa al momento della registrazione dell'atto), non può non tenere conto (proprio perché si tratta di un obbligo di fare) della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e, cioè, di un evento (caratterizzato dalla non imputabilità, dalla inevitabilità e dalla imprevedibilità) ostativo al compimento del programma di trasferimento al quale l'acquisto dell'immobile era funzionale.

La sopravvenienza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile che impedisca il trasferimento del contribuente nell'immobile acquistato nel comune dove egli intendeva trasferirsi esclude la decadenza dall'agevolazione, senza che al riguardo possano esigersi comportamenti ulteriori, come il reperimento di altro immobile nel medesimo comune per ivi trasferirsi fino a quando diventi possibile utilizzare l'immobile acquistato col beneficio fiscale.

Nel caso specifico affrontato dai giudici della Suprema Corte (sentenza numero 864/16) la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto qualificabile come causa di forza maggiore l'impedimento al rispetto del termine di trasferimento rappresentato dalla necessità di eseguire sull'immobile importanti lavori di ristrutturazione per la rimozione degli effetti sismici che avevano interessato l'edificio (oltre che per lo spostamento dì un palo della luce reso pericoloso dalla presenza di fili scoperti).

Concludendo, i giudici di legittimità hanno chiarito che l'inottemperanza all'onere di prendere la residenza nel comune in cui si è acquistato un immobile con l'agevolazione prima casa non è giustificata da generici motivi ostativi al trasferimento, bensì soltanto da eventi non prevedibili, che sopraggiungano inaspettati e sovrastino la volontà del contribuente di abitare entro il termine suddetto nell'immobile acquistato con l'agevolazione.

Non è dunque sufficiente, ad esempio, la mera circostanza del mancato compimento dei lavori, per ragioni tecniche o per ragioni legate alla lunghezza dei tempi di rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, ma è necessario che il mancato compimento dei lavori o il mancato rilascio dei titoli abilitativi da parte della pubblica amministrazione dipenda da specifiche cause caratterizzate dalla non imputabilità al contribuente, dall'inevitabilità e dalla imprevedibilità.

24 Gennaio 2016 · Giorgio Valli




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