Accesso agli atti interruttivi del decorso della prescrizione per cartelle esattoriali/di pagamento


Nell’intimazione di pagamento sono sicuramente indicate le cartelle esattoriali per le quali si vorrebbe verificare l’eventuale intervenuta prescrizione





Mi è stata notificata una intimazione di pagamento per cartelle di 16 anni fa e vorrei sapere se ci sono stati nel frattempo atti interruttivi della prescrizione: posso richiedere ad ADER genericamente l’invio delle relate di notifica di cartelle e di eventuali comunicazioni atte all’interruzione della prescrizione? I modelli AD1 e RD1 messi a disposizione parlano di estremi del documento, ma io vorrei sapere se ce ne sono senza che io ne abbia conoscenza.

Qualora non mi forniscano eventuali atti interruttivi è possibile che poi utilizzino atti non comunicati in un eventuale giudizio per recepire l’avvenuta prescrizione?

Nell’intimazione di pagamento sono sicuramente indicate le cartelle esattoriali per le quali si vuole verificare l’eventuale intervenuta prescrizione: altrimenti con il modello RD1 si chiede prima la situazione debitoria complessiva, poi individuata la cartella esattoriale della quale si vorrebbero esaminare gli eventuali atti interruttivi della prescrizione, si può chiedere con il modello AD1 di esercitare il diritto di accesso agli atti interruttivi dei termini di prescrizione relativi alla cartella di pagamento X (i seguenti documenti:).

Infatti, devono essere indicati nel modello AD1 gli estremi del documento richiesto oppure ogni riferimento utile a consentirne l’individuazione (una volta indicato il numero di cartella di pagamento, questo è il riferimento utile per individuare tutte le comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione della cartella referenziata).

Inviando la richiesta con e-mail certificata (PEC) e chiedendo all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) il riscontro con la medesime modalità, AdER dovrà rispondere entro 90 giorni via PEC al mittente, il quale potrà, così, avere un riscontro che potrà essere esibito in giudizio, relativo alla documentazione inviata al contribuente e non si potranno registrare le temute sorprese (come l’esibizione di nuove relate) in sede di giudizio).

Va comunque fin d’ora ricordato che l’eccezione di prescrizione può essere esercitata in giudizio entro 60 giorni dalla notifica del primo atto in cui è possibile rilevarne l’avvenuto decorso.

22 Febbraio 2024 · Paolo Rastelli


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