L'accettazione del trattamento di fine rapporto non implica il mutuo consenso al licenziamento
La mera inerzia del lavoratore non è di per sé sufficiente a far ritenere una risoluzione del rapporto per mutuo consenso: affinché possa configurarsi una tale risoluzione è invece necessario che sia accertata, sulla base di ulteriori e significative circostanze, una chiara e certa volontà comune di porre fine ad ogni rapporto lavorativo. Peraltro, grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l'onere di provare le circostanze da cui ricavare la volontà chiara e certa delle parti di far cessare definitivamente il rapporto di lavoro. Per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o, comunque, a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra il licenziamento (o la scadenza d'un termine illegittimamente apposto) e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro (ovvero ...
A seguito di causa di lavoro per licenziamento ingiustificato con conseguente pronuncia del giudice in mio favore che ha condannato il mio ex datore al pagamento della retribuzione di fatto dalla data di cessazione del rapporto fino alla data della reintegra sul posto di lavoro (che non è stata possibile a causa del fallimento dell'azienda che ha contestualmente chiuso anche la causa), il mio legale mi consiglia di fare domanda per l'accesso al fondo di garanzia inps. Causa conclusa a ottobre 2016, domanda inps inoltrata ad aprile 2021, primo contatto con inps per la pratica settembre 2021 per integrare dei documenti (oltre la sentenza e l'insinuazione al passivo reso esecutivo ed altri documenti, compiliamo sr54 dato che alla mail del mio legale per la compilazione del sr52 da parte del curatore fallimentare non vi è state risposta), a gennaio 2022 inps respinge la nostra domanda dicendo che: 1- il tfr ...
Dopo aver lavorato con una srl a socio unico per 12 anni, lo scorso febbraio il mio datore di lavoro ha venduto l'azienda dopo di che ha iniziato a dirmi di dare le dimissioni perché mi avrebbe assunto con un'altra srl semplificata che aveva intestato ad un ex dipendente. Ad ottobre ho dato le dimissioni perché ho ricevuto un'offerta da una grande azienda, ma non ho ricevuto nè la tredicesima, nè il tfr, nè ultima retribuzione, ferie e permessi non goduti. So che a febbraio l'azienda verrà messa in liquidazione e l'ex datore di lavoro mi ha detto che mi darà 600 euro al mese cash per il totale di 15000 che mi deve. Io non so se fidarmi, tra l'altro il fatto della vendita mi sa che mi taglia fuori anche dal fondo di garanzia inps (Ordinanza n. 1534 del 23/01/2020, la Corte di Cassazione, sez. VI, TFR: chi ...