Accesso al fondo INPS di garanzia del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro dopo il fallimento del datore di lavoro


Il Fondo INPS di garanzia del TFR interviene quando il diritto del lavoratore esiste, o è stato sancito da sentenza precedente a quella di fallimento

A seguito di causa di lavoro per licenziamento ingiustificato con conseguente pronuncia del giudice in mio favore che ha condannato il mio ex datore al pagamento della retribuzione di fatto dalla data di cessazione del rapporto fino alla data della reintegra sul posto di lavoro (che non è stata possibile a causa del fallimento dell’azienda che ha contestualmente chiuso anche la causa), il mio legale mi consiglia di fare domanda per l’accesso al fondo di garanzia inps. Causa conclusa a ottobre 2016, domanda inps inoltrata ad aprile 2021, primo contatto con inps per la pratica settembre 2021 per integrare dei documenti (oltre la sentenza e l’insinuazione al passivo reso esecutivo ed altri documenti, compiliamo sr54 dato che alla mail del mio legale per la compilazione del sr52 da parte del curatore fallimentare non vi è state risposta), a gennaio 2022 inps respinge la nostra domanda dicendo che:
1- il tfr in azienda è pari a 0
2- rapporto di lavoro di quel periodo inesistente in banca dati
3- evidenza di accantonamento del tfr ad un fondo tesoreria
4 -modello sr52 o nota di rifiuto del curatore non pervenuti
5- buste paga e CU non reperibili
6- parte tfr già ottenuta con precedente pratica di concordato preventivo
7- tema dell’ammissione con riserva allo stato passivo

Ora dato che queste somme (calcolate da un patronato e messe agli atti in fase finale) sono dovute per effetto della pronuncia del giudice e quindi per un periodo in cui non ero assunto da tale azienda, va da se che i punti 1, 2 e 5 non possono essere soddisfatti. Inoltre l’azienda non mi ha mai consegnato le ultime 3 buste paga del periodo in cui ero effettivamente in forza, di fatto abbiamo richiesto l’intervento del fondo di garanzia per le 3 mensilità e tfr fino a quel periodo e ci sono state liquidate. L’ammissione con riserva riguarda il fatto che doveva esserci una reintegra, quindi i conteggi messi agli atti potevano aumentare con l’aumentare del tempo non mi vedeva reintegrato sul posto di lavoro, poi col fallimento sono stati rifatti i conteggi in modo preciso. Perplessità per quanto riguarda i punti 3 e 4, sr52 e relativo rifiuto, quindi se il curatore non risponde che si fa? Come faccio ad aver destinato il tfr in tesoreria in un periodo in cui non avevo neppure un contratto con tale azienda? Se in precedenza ho già ottenuto una parte del tfr dal fondo di garanzia, vorrebbe dire che una parte inerente quel periodo è ancora nel fondo tesoreria? E se una parte del tfr richiesto adesso è al fondo tesoreria, perchè non saldarmi allora solo quella nel fondo di garanzia? È il caso di fare ricorso amministrativo? Una causa pure con inps?
Grazie

Purtroppo dalla questione emerge un equivoco di base: il Fondo INPS di garanzia del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro (ultime tre mensilità) interviene quando il diritto del lavoratore esiste, o è stato sancito da una sentenza con data precedente a quella del fallimento del datore di lavoro.

Il consiglio del legale di fare domanda per l’accesso al fondo di garanzia INPS non ci sembra eticamente molto corretto.

Nella situazione specifica qui esposta, purtroppo, il recupero del TFR e delle mensilità spettanti dalla data di reintegra giudiziale fino alla data di fallimento del datore di lavoro dovrà avvenire aggredendo i debitori, non esdebitati, individuati nel corso della procedura fallimentare (o i loro eredi).

Reputiamo inutile il ricorso amministrativo o giudiziale nei confronti di INPS.

17 Febbraio 2022 · Tullio Solinas

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