La decadenza dal diritto di accettare l’eredità con beneficio di inventario
Come sappiamo, colui che accetta l’eredità con beneficio d’inventario è erede, con l’unica rilevante differenza, rispetto all’accettazione pura e semplice, che il patrimonio del defunto é tenuto distinto da quello dell’erede, producendosi così la limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari entro il valore dei beni lasciati dal defunto.
In sostanza, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, non determina, di per sé sola, il venir meno della responsabilità patrimoniale dell’erede per i debiti del de cuius, ma fa solo sorgere il diritto di questo a non risponderne oltre al valore dei beni accettati con beneficio di inventario.
Nel caso in cui l’erede effettui alienazioni di beni ereditari senza l’autorizzazione del giudice, l’azione dei creditori del defunto, finalizzata ad accertare l’intervenuta decadenza dal beneficio dell’inventario, può essere promossa al compimento dell’atto non autorizzato.
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con l’ordinanza 21212/2017.
24 Ottobre 2017 · Marzia Ciunfrini
Argomenti correlati: accettazione eredità con beneficio inventario, debiti ed eredità, successione eredità
Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui
Costa sto leggendo - Consulenza gratuita
Stai leggendo La decadenza dal diritto di accettare l’eredità con beneficio di inventario • Autore Marzia Ciunfrini • Articolo pubblicato il giorno 24 Ottobre 2017 • Ultima modifica effettuata il giorno 9 Febbraio 2019 • Classificato nelle categorie accettazione eredità con beneficio inventario, debiti ed eredità, successione eredità • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .