Quel pasticciaccio brutto dei carabinieri – Una multa che sarebbe stato meglio non elevare






In data 21/01/2013 i carabinieri mi hanno fermato ad un posto di blocco multandomi per mancata cintura per una somma di euro 80, mettendo oltretutto proprietario del veicolo ed obbligato mio padre, quando invece vi era l’adesivo sul libretto di circolazione dove indicava chiaramente il passaggio effettuato un anno prima a mio nome.

Ho firmato il verbale (quindi questo costituisce già la notifica dello stesso), ma oltre a questo non deve seguire un avviso di pagamento all’indirizzo di residenza mio o di mio padre oltre i 60gg ed entro i 100gg? (da premettere inoltre che l’indirizzo da loro messo sul verbale era quello mio precedente uguale quindi a quello di mio padre, e non quello mio reale in quella data).

Fatto sta che il 28/08/2015 mi arriva la R/A da parte del prefetto con un ammontare di euro 240 da pagare, ed obbligato sempre mio padre.

E’ normale tutto ciò o vi è qualche vizio di forma al quale poter fare ricorso?

Lei non lo riferisce, ma è evidente che la multa da 80 euro per violazione delle norme previste dal Codice della Strada sulle cinture di sicurezza non è stata pagata dall’effettivo trasgressore.

Come lei correttamente riporta, alla contestazione immediata al trasgressore avrebbe dovuto seguire la notifica di copia del verbale, entro 100 giorni dall’infrazione, al soggetto solidalmente responsabile (il proprietario del veicolo) vale a dire suo padre. Possiamo solo supporre che la notifica a suo padre sia stata correttamente perfezionata per compiuta giacenza: ma, come vedremo la circostanza è totalmente irrilevante.

A questo punto, decorsi i termini per il pagamento della multa da parte del trasgressore o del coobbligato, è iniziata la fase di riscossione coattiva con l’ingiunzione del Prefetto (essendo stata l’infrazione accertata dai carabinieri) indirizzata a suo padre semplicemente perchè il creditore, quando il debito è solidale, può liberamente scegliere da chi esigerlo.

Dunque, tutta la procedura è stata costruita sull’errore iniziale commesso in sede di redazione del verbale di accertamento dell’infrazione (il non aver rilevato l’intervenuto passaggio di proprietà). E’ pacifico che suo padre potrebbe risolvere la questione con un semplice ricorso amministrativo in autotutela indirizzato al Prefetto.

Tuttavia, previa consultazione con un un legale, andrebbe valutata l’opportunità di rimandare il chiarimento con la PA, perchè la contestazione al trasgressore e proprietario del veicolo è stata immediata e non soggetta a decadenza dei termini di notifica, mentre ancora non sono passati i cinque anni dalla data dell’infrazione per eccepire la decadenza quinquennale del potere di esigere in via coattiva il pagamento della sanzione dal trasgressore effettivo.

In pratica, una volta messe a posto le cose, com’è giusto, per suo padre, lei rischierebbe la notifica tempestiva di un atto del Prefetto finalizzato a riscuotere i 240 euro chiesti impropriamente al genitore, con ulteriori interessi applicati in seguito al necessario trascorrere di qualche altro semestre per la ridefinizione della procedura di esazione.

9 Settembre 2015 · Giuseppe Pennuto


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