Morosità non colpevole di bollette relative alla fornitura di energia elettrica


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Lo zio intestatario del vecchio contratto Enel è morto lasciando delle bollette scoperte: io, la nipote, non erede, ho fatto un nuovo contratto con Eni che non mi vuole far partire l’erogazione finché non sistemo la morosità con Enel che è proprietaria dei contatori e fanno ostruzionismo al mio nuovo contratto.

Vorrei capire se ho io l’obbligo di pagare bollette di mio zio deceduto nonostante non figuro come erede? E se no come fare a procedere per farmi attivare il servizio?

Come è noto, il subentro, a differenza della voltura, comporta l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente e con qualsiasi venditore in seguito alla cessazione del contratto da parte del cliente precedente, anche riconducibile a decesso di quest’ultimo.

Nel caso di subentro è chiaro che si è di fronte a due contratti differenti, e quindi il nuovo utente non dovrà rispondere dei debiti del vecchio utente. Si tratta, infatti, di due rapporti contrattuali distinti, con obbligazioni altrettanto distinte e imputabili quindi a soggetti diversi. Per i debiti pregressi, il vecchio fornitore potrà agire solo ed esclusivamente sul vecchio utente che li ha contratti, o nei confronti degli eredi del cliente moroso deceduto.

Anche la giurisprudenza e l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Antitrust) hanno chiarito che il nuovo venditore non potrà mai rifiutarsi di attivare la fornitura a chi chiede il subentro, motivando il diniego con le morosità lasciate dal vecchio contraente. E ne consegue che il nuovo venditore non potrà, come nel caso di cui ci occupiamo, pretendere il pagamento delle pendenze lasciate dal precedente utente al precedente venditore, non attivando la fornitura di erogazione di energia.

Detto questo, e considerato che lei non risulta essere erede dello zio deceduto intestatario del vecchio contratto di fornitura, non le resta che procedere con il reclamo da indirizzare ad ENI, con raccomandata AR, in cui lamenterà la mancata attivazione della fornitura nei tempi massimi previsti dalla legge.

Effettuato il reclamo, il cliente non allacciato potrà poi procedere a richiedere un equo indennizzo appena siano decorsi 40 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell’ENI, qualora persista l’atteggiamento di chiusura all’erogazione della fornitura, in caso di mancata risposta o di risposta ritenuta non soddisfacente.

Ricordiamo, infatti, che la richiesta di attivazione presentata al venditore deve essere da questi trasmessa entro 2 giorni lavorativi al distributore, il quale deve attivare la fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Se l’attivazione della fornitura viene effettuata oltre il tempo previsto, il cliente domestico ha diritto a ricevere un indennizzo automatico di 35 euro per attivazioni realizzate entro il doppio del tempo previsto, di 70 euro entro il triplo del tempo previsto, di 105 euro oltre il triplo del tempo previsto.

28 Settembre 2016 · Giovanni Napoletano


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