Ho emesso due assegni privi di copertura per pagare i fornitori – Adesso cosa succede?


Per minimizzare i danni, il beneficiario dovrebbe chiedere di non protestare l’assegno se non ci sono girate





Ho una piccola impresa e negli ultimi tempi sto avendo difficoltà: la banca mi ha revocato il fido di 3 mila euro a febbraio, ma fino ad oggi ero riuscito ad andare avanti più o meno bene. Adesso per pagare dei fornitori ho fatto due assegni e il conto è sconfinato di poco più di 3000 euro, questo da venerdì scorso.

Il direttore mi ha chiamato stamani dicendo che o rientro entro oggi o manda indietro gli assegni.

Quando mi ha chiamato non sapevo neanche che dire. Non ho i 3 mila euro per rientrare entro oggi. Sto lavorando, dovevo già ricevere dei pagamenti ma nulla, tardano. Per cercare di andare avanti e non abbandonare la mia attività sto facendo sacrifici enormi ma adesso non so più come fare. Voglio solo che questo finisca. Non avendo i soldi per rientrare come posso fare? Cosa può farmi la banca? Sono terrorizzato, vi prego datemi un consiglio.

Consigli inutile darne: sarebbe banale suggerirle di coprire gli assegni per evitare la sicura iscrizione nella Centrale Rischi di Allarme Interbancaria (CAI) e l’eventuale protesto, con contestuale iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti (RIP) con permanenza quinquennale.

Per minimizzare i danni, deve innanzitutto chiedere al direttore di non protestare l’assegno. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo se gli assegni sono non trasferibili.

Infatti, secondo l’Arbitro Bancario Finanziario (decisione 4970/15), la segnalazione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) e’ sufficiente a tutelare adeguatamente l’interesse del portatore del titolo emesso con clausola “non trasferibile”, dal momento che l’assenza di obbligati in via di regresso esclude che la mancanza di protesto possa pregiudicare il diritto del portatore del titolo nell’ottenerne il pagamento.

Per altro verso, continua l’ABF nella citata decisione, le segnalazioni in CAI producono effetti coercitivi e disciplinari di identica se non maggiore efficacia rispetto a quelli tipici del protesto perché capaci di fornire a terzi le necessarie informazioni sulla capacita’ solutoria del segnalato e perché idonee a generare la sanzione della revoca di sistema.

In assenza di protesto, potrà in parte rimediare attraverso il pagamento tardivo (maggiorato di una penale del 10% dell’importo facciale e di interessi) da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione.

Eviterà cosi’ la sanzione amministrativa (irrogata dal Prefetto), la revoca di sistema, che consiste nell’ulteriore divieto di emettere assegni per sei mesi, e la segnalazione in CAI.

Insomma, se il direttore della banca non le concede il fido, potrà almeno provare a pagare i due assegni entro 60 giorni dalla loro presentazione allo sportello.

22 Giugno 2016 · Simonetta Folliero


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