strumenti di pagamento


Assegno bancario – girate e protesto

15 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Se l'assegno bancario contiene delle girate, significa che ognuno dei giranti garantisce l'importo scritto sull'assegno, e potrà, dunque, essere chiamato a rifonderlo nel caso di mancato pagamento da parte della Banca. Il mancato pagamento dell'assegno all'atto di presentazione per l'incasso deve risultare dal protesto, ovvero da un atto pubblico (redatto da un notaio o un pubblico ufficiale o ufficiale giudiziario), nel quale si accerta in forma solenne l'avvenuta presentazione del titolo in tempo utile ed il conseguente rifiuto della Banca di pagare. [ ... leggi tutto » ]


Assegno – traente trattario e beneficiario

8 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Perché l'assegno bancario  sia compilato validamente, occorre che contenga alcuni requisiti essenziali: l'indicazione della data e del luogo di emissione; la somma da pagare; la firma del traente dell'assegno; la denominazione di assegno bancario. Per riepilogare Il traente dell'assegno è chi emette l'assegno bancario. Il "trattario" è la banca presso la quale il traente di un assegno ha il proprio conto corrente. Il "beneficiario" o "prenditore" è colui al quale deve essere pagato l'assegno bancario, una volta identificato dalla banca. Attenzione, è consigliabile intestare sempre un assegno per evitare che, in caso di smarrimento o furto, possa essere incassato da persone diverse. La banca è comunque tenuta ad identificare il portatore dell'assegno. Il beneficiario può anche essere lo stesso traente, scrivendo ad esempio le formule "a me stesso", o "a me medesimo", o "m.m." l'assegno bancario può essere girato unicamente per l'incasso a una banca. Per porre una domanda sull'assegno [ ... leggi tutto » ]


Assegno – i termini di presentazione

7 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


L'assegno bancario ha la funzione economica di mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca. In tal caso, il cliente della Banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l'ordine alla Banca di effettuare il pagamento al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo. L'assegno bancario costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all'incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell'assegno bancario, deve essere pagato. Il termine di presentazione è: 8 giorni, se l'assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, [ ... leggi tutto » ]


Assegno postdatato – un mezzo di pagamento non puo’ avere scadenza futura

6 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


Un assegno è un titolo di credito contenente l'ordine incondizionato che il traente (cioè, colui che ha un conto corrente presso una Banca o la Posta) rivolge al trattario (cioè, alla Banca o alla Posta) perché paghi ad un terzo (o sé stesso). Essendo un mezzo di pagamento, l'assegno non può mai avere una scadenza futura:  è  sempre pagabile a vista. Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l'uso dell'assegno quale strumento di credito:  a tal fine, si rilascia un assegno postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di scadenza) oppure si rilascia un assegno con la data di emissione in bianco e con l'accordo che non verrà presentato alla Banca prima di un certo termine. La postdatazione è comunque inefficace, perché l'assegno presentato prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno della presentazione [ ... leggi tutto » ]


Assegno circolare – deve essere incassato entro 30 giorni dalla data di emissione

5 Agosto 2013 - Chiara Nicolai


L'assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca autorizzata per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell'emissione. Esso é pagabile a vista e non può essere emesso senza il nome del beneficiario. L'assegno circolare deve essere presentato al pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione. Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente. L'assegno circolare è emesso direttamente dalla Banca a fronte della copertura certa disponibile sul conto, versata al momento dal cliente richiedente o da un terzo anche non titolare di un conto corrente. Deve contenere la denominazione di assegno circolare, la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata, l'indicazione del beneficiario e della data e luogo nel quale l'assegno è emesso, nonchè la sottoscrizione della banca emittente. L'assegno circolare deve essere presentato all'incasso entro 30 giorni [ ... leggi tutto » ]