Assegno circolare – deve essere incassato entro 30 giorni dalla data di emissione
L’assegno circolare è un titolo di credito emesso da una banca autorizzata per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell’emissione. Esso é pagabile a vista e non può essere emesso senza il nome del beneficiario. L’assegno circolare deve essere presentato al pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione.
Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente.
L’assegno circolare è emesso direttamente dalla Banca a fronte della copertura certa disponibile sul conto, versata al momento dal cliente richiedente o da un terzo anche non titolare di un conto corrente.
Deve contenere la denominazione di assegno circolare, la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata, l’indicazione del beneficiario e della data e luogo nel quale l’assegno è emesso, nonche’ la sottoscrizione della banca emittente.
L’assegno circolare deve essere presentato all’incasso entro 30 giorni dall’emissione, altrimenti il possessore non puo’ piu’ agire con le azioni di regresso.
All’assegno circolare sono applicabili tutte le disposizioni relative al pagamento, alla girata, alle clausole di non trasferibilita’, alla sbarratura, al protesto e alle azioni di regresso.
Le azioni di regresso che riguardano un assegno circolare sono fattibili dal portatore nei confronti dei giranti e dei loro avallanti nei rari casi in cui la banca emittente non paghi.
La condizione per poter esercitare azione di regresso è l’aver presentato l’assegno al pagamento entro 30 giorni dall’emissione. L’azione contro la banca emittente si prescrive in tre anni dall’emissione dell’assegno.
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5 Agosto 2013 · Chiara Nicolai
Argomenti correlati: assegno circolare, cambiale, giratario o girante di assegno o cambiale, strumenti di pagamento
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Stai leggendo Assegno circolare – deve essere incassato entro 30 giorni dalla data di emissione • Autore Chiara Nicolai • Articolo pubblicato il giorno 5 Agosto 2013 • Ultima modifica effettuata il giorno 19 Giugno 2016 • Classificato nelle categorie assegno circolare, cambiale, giratario o girante di assegno o cambiale, strumenti di pagamento • Numero di commenti e domande: 2. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .
Visto che eventualmente in futuro una banca mi potrebbe dare un assegno circolare di un esigua somma sotto i 500 euro, vorrei sapere se eventualmente decado dall’azione di regresso dopo 30 giorni dalla eventuale data di emissione dell’assegno circolare se lo porto all’incasso versandolo su mio conto corrente bancario dopo 30 giorni? Inoltre vorrei sapere se si annulla la somma dell’assegno circolare, se si prescrive l’assegno circolare, se ci potrebbero essere eventuali conseguenze a mio carico a livello (legale , fiscale, amministrativo , contrattuale , di interessi sul versamento citato assegno circolare ecc) se lo si versa l’assegno circolare su un mio conto corrente bancario dopo 30 giorni dalla data di emissione?
La condizione per poter esercitare azione di regresso è l’aver presentato l’assegno al pagamento entro 30 giorni dall’emissione: entro 30 giorni deve incassarlo, poi può versarlo sul suo conto corrente quando crede. L’azione contro la banca emittente si prescrive in tre anni dall’emissione dell’assegno.