assegno a vuoto scoperto senza provvista


Assegni scoperti – termini di presentazione, revoca del pagamento, protesto e iscrizione in cai

1 Marzo 2015 - Ludmilla Karadzic


Assegni - I termini di presentazione hanno efficacia solo per un eventuale ordine di revoca del pagamento L'assegno, se portato all'incasso nei termini di presentazione previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere sempre pagato dalla banca o dall'ufficio postale. Il termine di presentazione è: 8 giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente. Un assegno privo di data o con data posteriore a quella di presentazione allo sportello (assegno postdatato) si intende come emesso il giorno di presentazione. Colui [ ... leggi tutto » ]


Il protesto di assegni scoperti non trasferibili – un vantaggio solo per i notai e non per il beneficiario

21 Gennaio 2015 - Ludmilla Karadzic


Evitare il protesto di un assegno scoperto apponendo la clausola "senza spese e senza protesto" Esiste un modo semplice per tentare di risolvere alla radice il problema del protesto di assegni di importo pari o superiore a mille euro: apporre sull'assegno la clausola “senza spese e senza protesto”. Ma, per quale ragione il beneficiario dovrebbe accettare un assegno con una clausola simile? Per comprenderlo bisogna fare qualche passo indietro. Tempo fa gli assegni di importo facciale pari o superiore a mille euro potevano essere girati: erano cioè trasferibili. Se Caio (traente) emetteva un assegno a favore di Tizio (beneficiario) e Tizio lo girava a Sempronio (portatore), quest'ultimo, qualora l'assegno emesso da Caio fosse risultato non coperto, manteneva, con il protesto, la facoltà di esercitare azione di regresso verso Tizio. In parole semplici, Sempronio, con il protesto dell'assegno, poteva avviare azione esecutiva nei confronti di Tizio se Tizio era ritenuto più [ ... leggi tutto » ]


Ordine di revoca del pagamento per assegno bancario o postale – istruzioni per l’uso e controindicazioni

4 Ottobre 2014 - Ornella De Bellis


La revoca del pagamento di un assegno - come funziona La legge stabilisce che l'ordine di non pagare l'importo facciale dell'assegno bancario, o postale, ha effetto solo dopo che sia spirato il termine di presentazione. La norma ha la doppia funzione di garantire la conservazione della provvista, a tutela dell'affidamento del beneficiario, quanto meno fino alla scadenza del termine di presentazione, e di consentire al traente, scaduto tale termine, di riacquistare la libertà di disporre della provvista, potendo l'assegno essere pagato anche successivamente alla scadenza di esso. Il trattario (la banca o Poste Italiane), sulla base del dettato normativo è libero di pagare l'assegno prima della scadenza del termine di presentazione, risultando in via generale, esonerata da responsabilità sia nei confronti del beneficiario che del traente (colui che ha emesso l'assegno) una volta provveduto al pagamento. Ricorre, invece, la responsabilità del trattario nei confronti del beneficiario, nell'ipotesi di rifiuto di [ ... leggi tutto » ]


Assegno scoperto – in assenza di giranti il protesto è legittimo ma l’omessa levata non comporta il risarcimento danni per il beneficiario

14 Settembre 2014 - Simonetta Folliero


Il protesto dell'assegno quale presupposto formale dell'azione di regresso nei confronti dei giranti Il protesto, quale presupposto formale dell'azione di regresso nei confronti dei giranti, risponde all'esigenza di rilevare il rifiuto del pagamento del titolo, con l'efficacia dell'atto pubblico, onde dare a tali soggetti "certezza" circa l'effettivo verificarsi del presupposto sostanziale della loro responsabilità. Questa finalità non è tuttavia esclusiva: la pubblicazione nel registro informatico dei protesti, ad esempio, è un obbligo la cui previsione normativa nulla ha a che vedere con la tutela dell'interesse degli obbligati in via di regresso ad acquisire certezza circa il mancato pagamento del titolo e che appare invece chiaramente finalizzato ad esercitare una pressione psicologica sul debitore per indurlo all'adempimento, onde evitare il discredito derivante dalla pubblicità data al mancato pagamento del titolo. Ed è quindi indubbio che la levata del protesto di un assegno scoperto, anche in mancanza di giranti obbligati in via [ ... leggi tutto » ]


Assegno scoperto – la banca può pagarlo concedendo un fido e imputando a copertura i successivi ratei di pensione o stipendio accreditati

1 Aprile 2014 - Lilla De Angelis


Può accadere che la banca provveda al pagamento di un assegno parzialmente privo di fondi e che successivamente, per assicurarsi l'immediato rientro dall'esposizione debitoria così formatasi, la banca incameri i ratei del trattamento pensionistico o dello stipendio del traente, unici suoi redditi percepiti e mensilmente accreditati sul proprio conto corrente. La domanda che ci si pone è questa: può il cliente lamentarsi delle gravi difficoltà finanziarie e della situazione di indigenza conseguenti all'indisponibilità del reddito stipendiale o previdenziale, sostenendo che la banca avrebbe invece dovuto avviare le normali procedure di protesto dell'assegno e di segnalazione al CAI? Le istruzioni di vigilanza per le banche non escludono univocamente la possibilità che si possa procedere al pagamento nonostante l'incapienza del traente: Gli assegni tratti sulla banca possono essere pagati soltanto se emessi nei limiti delle disponibilità di conto ovvero nell'ambito del fido accordato al cliente o del margine di sconfinamento concedibile in [ ... leggi tutto » ]