Assegni scoperti – termini di presentazione, revoca del pagamento, protesto e iscrizione in cai

Assegni - I termini di presentazione hanno efficacia solo per un eventuale ordine di revoca del pagamento

L’assegno, se portato all'incasso nei termini di presentazione previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere sempre pagato dalla banca o dall'ufficio postale. Il termine di presentazione è:

  • 8 giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
  • 15 giorni, se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
  • 20 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
  • 60 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente.

Un assegno privo di data o con data posteriore a quella di presentazione allo sportello (assegno postdatato) si intende come emesso il giorno di presentazione.

Colui che emette l'assegno (traente) può dare ordine alla banca o all'ufficio postale di non pagarlo (revoca del pagamento) se portato all'incasso una volta che siano decorsi i termini di presentazione.

Il superamento del termine di presentazione, dunque, ha effetto solo relativamente alla facoltà di colui che lo ha emesso di impartire alla banca o all'ufficio postale, con effetto vincolante, l'ordine di non pagare l'assegno.

La norma ha la funzione di consentire a chi emette l'assegno, una volta scaduto il termine di presentazione, di riacquistare la liberta' di disporre dell'importo indicato nel modulo. Tanto è vero che se, dopo la scadenza dei termini di presentazione dell'assegno ed in conseguenza di un preciso ordine di revoca del pagamento impartito dal traente, la banca (o l'ufficio postale) paga comunque l'assegno presentato all'incasso, il traente può eccepire la responsabilità del trattario (la banca o Poste italiane) per non avergli consentito la piena libertà di disporre della provvista giacente sul conto corrente (Cassazione sentenza numero 23077/13).

Conseguenze del mancato pagamento di un assegno - Iscrizione in CAI protesto ed azione esecutiva

Il nominativo di colui che emette un assegno privo di copertura (assegno scoperto) può essere inserito nel Registro Informatico dei Protestati (RIP) e deve essere sempre segnalato in CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) se portato all'incasso entro i termini di presentazione.

Dunque, un assegno non pagato per mancanza di copertura non è protestabile e non può essere segnalato in CAI se e solo se portato all'incasso dopo la scadenza dei termini di presentazione.

L'assegno non pagato per mancanza di copertura e portato all'incasso anche dopo la scadenza dei termini di presentazione (ma prima della prescrizione semestrale dell'azione di regresso) costituisce sempre un titolo esecutivo. Il creditore può, sulla base della sola attestazione di mancato pagamento prodotta dalla banca o dall'ufficio postale, notificare a colui che lo ha emesso un atto di precetto e procedere a pignoramento dei beni di cui il debitore dispone (immobili, stipendi o pensioni, conti correnti).

E' sufficiente, allo scopo, la dichiarazione, apposta sul modulo, attestante che l’assegno non è stato pagato per mancanza di disponibilità in conto corrente (la provvista).

Assegno scoperto - c'è sempre l'obbligo di iscrizione in CAI ma il protesto è facoltativo in particolari circostanze

Abbiamo affermato che il nominativo di colui che emette un assegno privo di copertura (assegno scoperto) può essere inserito nel Registro Informatico dei Protestati (RIP). Perchè il protesto di un assegno scoperto è stato indicato come una facoltà della banca o dell'ufficio postale e non come un obbligo, a differenza di quanto avviene per la segnalazione in CAI?

A tale proposito va ricordato che un assegno di importo pari o superiore a mille euro, per quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio, non può essere girato. Pertanto, solo gli assegni di importo inferiore ai mille euro possono avere dei giranti e la funzione del protesto è soprattutto quella di consentire al portatore di un assegno girato, risultato poi scoperto all'incasso, di agire con azione esecutiva nei confronti del girante (azione di regresso) qualora fosse ritenuto più solvibile del traente.

Secondo il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (decisione numero 2567/13) a differenza della pubblicazione nel registro informatico dei protesti (RIP), che ha come uniche finalità quella di dare notizia del mancato pagamento del titolo nonchè di consentire l'azione di regresso nei confronti di eventuali giranti, la segnalazione in CAI del mancato pagamento degli assegni è diretta a rendere efficace ed operativa la sanzione della revoca di sistema che - aggiungendosi a quella di carattere pecuniario, irrogata dal Prefetto comporta, per il soggetto segnalato, la revoca di ogni autorizzazione all'emissione di assegni, nonché il divieto, per qualunque banca e ufficio postale, di stipulare nuove convenzioni di assegno con lo stesso soggetto e di pagare gli assegni da lui tratti dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Tali misure comportano il temporaneo allontanamento del debitore inadempiente dal sistema bancario e, dunque, l’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare, in assenza di giranti, solo sul piano della reputazione creditizia.

La potenziale idoneità della segnalazione in CAI ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non può pertanto essere ritenuta minore di quella del protesto, pur considerando che l'iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilità maggiore, estesa all'intera collettività. E deve pertanto concludersi che l'omissione della levata del protesto da parte della banca o dell'ufficio postale, in caso di mancata copertura dell'assegno e in assenza di giranti, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, non possa essere ritenuta lesiva degli interessi del beneficiario e come tale illegittima.

Dunque, la banca (o l'ufficio postale) può rinunciare al protesto quando l'assegno risultato scoperto è non trasferibile oppure è trasferibile ma non ci sono giranti.

Anzi, la clausola "senza spese e senza protesto" inserita sull'assegno dal traente, ed evidentemente accettata dai successivi prenditori del titolo, rappresenta una indicazione alla banca (o all'ufficio postale) di non procedere comunque al protesto dell'assegno per mancanza di copertura, anche in presenza di giranti.

Iscrizione in CAI - la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni può durare più di sei mesi

Com'è noto, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di provvista, la banca iscrive il nominativo del traente (chi ha emesso l’assegno) nell’archivio CAI. L’iscrizione e' effettuata quando siano inutilmente trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento.

Infatti, proprio in considerazione delle gravi conseguenze che derivano dalla segnalazione in CAI, la legge accorda al debitore il beneficio di procedere al pagamento tardivo versando al creditore:

  1. l'importo indicato sul modulo dell'assegno (importo facciale);
  2. il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’assegno a titolo di penale;
  3. gli interessi legali calcolati, in base all’anno civile (365 giorni), sull’importo dell’assegno per il periodo intercorrente tra la data di presentazione del titolo al pagamento e la data di costituzione del deposito;
  4. le eventuali spese di protesto.

L'iscrizione nell’archivio CAI determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.

La revoca comporta anche il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Purtroppo, però, di solito la cosa non finisce qui: il Prefetto, infatti, in relazione all'importo dell'assegno e ad eventuali recidive, applica ulteriori sanzioni pecuniarie ed accessorie, di cui decide l'entità. In particolare una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a circa tremila euro che, nel caso in cui l'importo facciale dell'assegno superi i 10 mila 329 euro (nonché in tutti i casi di reiterazione) può anche arrivare ad oltre seimila euro. C'è poi una sanzione accessoria consistente nell'ulteriore divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni.

Quando invece l'importo dell'assegno scoperto (o di piu' assegni scoperti emessi in tempi ravvicinati) supera i 51 mila e 645 euro, allora scattano sanzioni accessorie piu' pesanti (quali l'interdizione all'esercizio dell'attivita' professionale) per un periodo che varia da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni. In caso di reiterazione dell'illecito amministrativo puo' scattare anche la reclusione da sei mesi a tre anni.

1 Marzo 2015 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

4 risposte a “Assegni scoperti – termini di presentazione, revoca del pagamento, protesto e iscrizione in cai”

  1. Rosalia Meloni ha detto:

    Vorrei conoscere l’iter per incassare un deposito cauzionale effettuato a copertura di un assegno entro i 60 giorni stabiliti per legge.
    Un mio cliente ha effettuato il deposito ma il beneficiario (spagnolo) non riesce ad incassare tale somma. Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Sarebbe opportuno, per rispondere alla domanda in modo mirato, conoscere quali sono gli elementi ostativi per l’incasso da parte del beneficiario, eccepiti dal soggetto depositante. La sinteticità della domanda è in genere qualità pregevole, ma talvolta può confliggere con i requisiti minimi di chiarezza.

  2. luigi1975 ha detto:

    Se ci sono cambiali è assegni non pagati e protestati quando tempo ci vuole per decadere tutto in automatico senza che ti spunta più iscrizioni al cai.

    • L’iscrizione al CAI per assegni non pagati si cancella dopo sei mesi dalla segnalazione. Poi però il Prefetto, in caso di recidiva, può disporre un ulteriore periodo di purgatorio.

      Le segnalazioni per cambiali ed assegni protestati vengono cancellate dal Registro Informatico dei Protesti automaticamente dopo cinque anni.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!