Evitare il protesto di un assegno scoperto apponendo la clausola "senza spese e senza protesto"
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Esiste un modo semplice per tentare di risolvere alla radice il problema del protesto di assegni di importo pari o superiore a mille euro: apporre sull’assegno la clausola “senza spese e senza protesto”.
Ma, per quale ragione il beneficiario dovrebbe accettare un assegno con una clausola simile? Per comprenderlo bisogna fare qualche passo indietro.
Tempo fa gli assegni di importo facciale pari o superiore a mille euro potevano essere girati: erano cioè trasferibili. Se Caio (traente) emetteva un assegno a favore di Tizio (beneficiario) e Tizio lo girava a Sempronio (portatore), quest’ultimo, qualora l’assegno emesso da Caio fosse risultato non coperto, manteneva, con il protesto, la facoltà di esercitare azione di regresso verso Tizio. In parole semplici, Sempronio, con il protesto dell’assegno, poteva avviare azione esecutiva nei confronti di Tizio se Tizio era ritenuto più solvibile di Caio. Con la formula “senza spese e senza protesto” Caio (insieme a Tizio che la clausola aveva accettato ritirando l’assegno) dispensava Sempronio dall’obbligo di protesto per esercitare azione di regresso verso Tizio.
21 Gennaio 2015 · Ludmilla Karadzic
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