Ornella De Bellis

Va innanzitutto premesso (e deve esserne consapevole) che anche se riuscisse a risolvere il problema relativo alla segnalazione censita nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati (quali CRIF, CTC, Experian, Cerved) e nella Centrale Rischi della Banca d’Italia (CR), non è detto che le verrà automaticamente concesso il mutuo.

Per la concessione del mutuo è spesso richiesta una fonte di reddito stabile e di importo adeguato all’entità delle rate; talvolta è necessaria la garanzia di un terzo; nella famiglia anagrafica del richiedente non devono essere inclusi soggetti con pregresse problematiche di rimborso delle rate di un prestito.

Se si è sfortunati, può succedere anche di avere a che fare con intermediari che alimentano e consultano le cosiddette banche dati occulte dei cattivi pagatori.

Qui può trovare sufficienti informazioni sull’argomento.

L’opzione B si fonda su presupposti errati: le segnalazioni censita nei SIC vengono automaticamente cancellate decorsi 36 mesi dalla data di scadenza dell’ultima rata. Non vanno così le cose con le segnalazioni delle sofferenze censite nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, che quasi mai vengono eliminate in assenza di pagamento del dovuto (sulla questione si consulti questa raccolta di post).

L’opzione A va considerata con attenzione: l’accordo transattivo a saldo stralcio deve essere sottoscritto pretendendo che il creditore rinunci esplicitamente alla differenza fra l’importo del credito insoddisfatto originario e l’importo corrisposto a saldo stralcio, ai sensi dell’articolo 1236 del Codice civile (rinuncia al residuo). Altrimenti, si rischia di aver regolato, con l’accordo a saldo stralcio, la posizione in sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, ma di non vederla poi effettivamente cancellata allo scadere dei successivi 36 mesi per il permanere in sofferenza del credito residuo rimasto insoddisfatto (qui altri post sull’argomento).


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