Visita domiciliare di un sedicente funzionario esattoriale operante per una società di recupero crediti





Violazione della privacy e della dignità del debitore, visite domiciliari e contatti telefonici indesiderati dell'agente di recupero crediti





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Nel pomeriggio ha suonato al mio citofono una signora, io ero assente, che si è presentata come agente esattoriale, cerco il signor mio nome e cognome: mia sorella che ha risposto si è allarmata e ha chiesto spiegazioni sul motivo della visita e se ci fosse qualcosa da firmare, per tutta risposta la signora ha chiesto se mia sorella fosse maggiorenne e se potesse scendere, di seguito, mia sorella sempre più preoccupata, è scesa nell’atrio e incontrato la suddetta signora si è qualificata come funzionario esattoriale della finanziaria xyz e che aveva urgenza di parlare con me. Mia sorella ha chiesto se ci fossero problemi gravi a mio carico e alla domanda la “funzionario esattoriale della finanziaria xyz” ha risposto che mi restava poco tempo utile per evitare il peggio, a questo punto mia sorella la invitava a contattarmi al mio cellulare, ma la signora riferiva che l’unico numero telefonico che aveva era il fisso di casa ma che era al corrente (come faceva a saperlo?) che è stato da noi disdetto da alcuni mesi, e continuando chiedeva quando sarei tornato a casa e si è fatta lasciare il cellulare di mia sorella per eventuali comunicazioni, comunque se ne è andata dicendo che sarebbe passata più tardi, e così è stato, l’ho incontrata fuori dalla mia portineria, mi ha ripetuto che era un “funzionario esattoriale” di una ditta recupero crediti, che voleva propormi per una carta revolving oramai in decadenza del beneficio, un piano di rientro a suon di centinaia di cambiali, cosa che ho rifiutato, essendo senza lavoro e non potendo quindi garantirmi la sicurezza di non finire anche protestato, dopo le mie spiegazioni, la signora quasi mi insultava, dicendomi che volevo garantirmi con il pretesto della disoccupazione l’agio di non pagare e che anche se un giorno dovessi trovare lavoro, continuerò a non voler pagare, visto che a poco potrò avere la 800 euro di naspi, insomma ha concluso seccamente, dicendo tanto lei ormai è segnalato come cattivo pagatore e che la sua ditta di recupero crediti farà segnalazione all’INPS in modo che qualsiasi futuro datore di lavoro avrò (speriamo bene) nel futuro sia messo a conoscenza dei miei problemi.
A voi esperti vorrei chiedere:
1) ci sono gli estremi per denunciare la signora “funzionario esattoriale”?
2) un recupero crediti può davvero segnalare all’INPS la mia situazione debitoria?
Molte grazie, saluti.

Per svolgere la propria attività, le imprese specializzate nel recupero stragiudiziale dei crediti devono possedere la licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) che è rilasciata dal Questore e vale per tutto il territorio nazionale.

In particolare, l’articolo 115 del TULPS (Regio Decreto 773/1931) dispone, fra l’altro che il titolare della licenza è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all’ufficio competente al rilascio della stessa l’elenco dei propri dipendenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I dipendenti e i funzionari (specie quelli incaricati delle visite domiciliari all’esterno della sede societaria) sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell’agenzia per la quale operano.

In sede di puntuale interpretazione della normativa vigente, la circolare diramata il 9 agosto 2012 dal Ministero dell’Interno e avente ad oggetto Agenzie di recupero crediti per conto di terzi – Chiarimenti in ordine ai rappresentanti in licenza ed all’elenco degli operatori esattoriali precisa, inoltre, che, una volta espletati con esito positivo gli accertamenti di rito per ogni singolo addetto al recupero crediti indicato dal titolare della licenza (accertamenti finalizzati ad un’attenta e minuziosa verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità di ciascuno), venga rilasciata una copia conforme ed aggiornata dell’elenco degli operatori esattoriali, che deve essere allegata alla licenza dell’agenzia di recupero crediti per conto della quale essi svolgono l’attività.

In pratica, per porre fine alle continue, indesiderate e spesso offensive, telefonate o visite degli addetti al recupero crediti, il debitore vessato può, fra l’altro, segnalare al Questore la società per cui tali soggetti operano. In particolare, in occasione di visite domiciliari non concordate da parte di un operatore esattoriale di recupero crediti (visite che violano oltre misura il diritto alla privacy del debitore) nulla vieta di chiedere l’intervento della forza pubblica perché proceda alla verifica della inclusione del molestatore nell’elenco degli operatori della società di recupero crediti per la quale egli svolge l’attività.

Infine, se proprio non si vuole chiedere l’assistenza a pagamento di un avvocato per procedere con una querela di parte contro il sedicente esattore che effettua la visita domiciliare o il rappresentante legale della società di recupero crediti per la quale questi svolge l’attività (nella denuncia è necessario misurare con cura le parole, onde evitare possibili ripercussioni per calunnia dalla controparte), può essere presentato un semplice esposto, sempre al più vicino posto della Polizia di Stato (o stazione dei Carabinieri).

L’esposto è l’atto con cui si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di dissidi tra privati da una delle parti coinvolte: a seguito della richiesta d’intervento l’ufficiale di Pubblica Sicurezza invita le parti in ufficio per tentare la conciliazione e redigere un verbale. Se dai fatti si configura un reato, l’Ufficiale di polizia deve informare l’Autorità giudiziaria, se il fatto è perseguibile d’ufficio. Se si tratta di delitto perseguibile a querela di parte può, a richiesta, esperire un preventivo componimento della vertenza, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela. In sostanza, l’esposto è la segnalazione che il cittadino fa all’autorità giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia, affinchè valuti se ricorre un’ipotesi di reato.

Per quanto attiene la presunta, possibile segnalazione all’INPS del debitore inadempiente, inutile spendere parole per confutare una stupidaggine simile, frutto dell’ignoranza di chi la propala in un tentativo, peraltro naif, di intimidazione.

STOPPISH

12 Aprile 2019 · Simone di Saintjust

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