Verbale per omessa comunicazione dati conducente e interessi semestrali non dovuti





Multa autovelox tutor e altri dispositivi automatici di rilevazione della velocità e di violazioni al CdS, omessa comunicazione dati conducente





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Il 16/10/07 mi venne notificato un verbale del 28/08/07 per contravvenzione autovelox di € 162,78: un amico avvocato, saputo che l’apparecchio di rilevazione non era debitamente segnalato (eravamo in tre in auto e nessuno aveva visto niente), prese a mano la cosa dicendomi che il verbale non era valido e pertanto non dovevo pagare e non dovevo inviare i dati del conducente, perché asserì se non c’è multa, non c’è onere accessorio.

Il 14/01/09 mi venne notificato un nuovo verbale del 17/11/08 di € 263,38 per omessa comunicazione dei dati del conducente in relazione al verbale di cui sopra. Sempre l’amico avvocato mi disse di ignorarlo, perchè per la multa era già tutto sistemato.

Per il verbale iniziale del 28/08/07, Equitalia mi notificò una cartella di pagamento in data 13/09/11 per € 250,11 che sottoposi all’avvocato che ribadì che tutto era sistemato e non dovevo fare niente.

Per il secondo verbale (del 17/11/08 notificato 14/01/09) è accaduto poi quanto segue:
– a gennaio 2012 mi arriva un avviso di pagamento (posta ordinaria) di € 509,98 dalla Polizia Municipale da saldare entro il 31/01/12; avvocato: “ci provano, la gente si spaventa e paga, ma tu non devi nulla”;

– il 05/09/12 Equitalia mi notifica una cartella di pagamento per € 853,52 da saldare entro 60 gg dalla notifica;

– a luglio 2013 Equitalia (posta ordinaria) mi invia una comunicazione preliminare all’avvio delle procedure esecutive e cautelari con sollecito di pagamento per € 911,61 da pagare entro 120 gg;

– il 21/09/15 Equitalia mi notifica una comunicazione preventiva per il pagamento di € 1.000,93 da effettuarsi entro 30 gg dalla notifica, in mancanza del quale verrà posto il fermo sul mio veicolo;

– in data 25/09/15 il solito avvocato mi fa compilare un’istanza di sospensione L.228/2012 con contestuale diffida ad adempiere ex art.1454 c.c.;

– il 16/10/15 ricevo raccomandata dal Corpo di Polizia Locale (indirizzata ad Equitalia ed a me per conoscenza) di non accoglimento ed invito alla ripresa del procedimento di riscossione.

Ora l’avvocato afferma che hanno ragione, perché esiste una sentenza in base alla quale la multa accessoria è da pagare anche se la principale è annullata o cancellata. Mi consiglia comunque di chiedere il pagamento rateale per ricorrere nel frattempo al Giudice di Pace per far annullare il tributo 5243 di € 300, in quanto dichiarato illegale fin dal 2007. Devo però farlo io personalmente perché il suo compito è terminato! Ad oggi Equitalia non mi ha ancora rinviato nulla.

Poiché la materia legale non è il mio campo, ho iniziato a cercare in internet tutto ciò che riguarda sia tale codice tributo 5243 che multe e cartelle in generale. Mi pare di aver capito alcune cose:
1) della prima multa dal 2012 non mi è più stato chiesto alcun pagamento, ma non credo tanto per l’operato dell’avvocato (che a tutt’oggi non so cosa abbia fatto perché non mi ha mai mostrato alcun documento anche se più volte richiesto), quanto per effetto della Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) che ha condonato le cartelle esattoriali inferiori a € 300;

2) effettivamente il codice tributo 5243 si riferisce a interessi semestrali del 10% dichiarati illegali dalla Cassazione già nel 2007;

3) da quello che ho letto in un sito, il verbale del 17/11/08 notificato il 14/01/09 per omessa comunicazione dei dati del conducente, avrebbe dovuto essere notificato entro 90 gg a decorrere dalla scadenza dei 60 gg utili per la comunicazione indicati nel primo verbale notificato il 16/10/07, quindi entro il 16/03/08 o, al massimo, entro il 16/05/08 (considerando 150 gg invece dei 90 gg introdotti nel luglio 2010).

Chiedo se questa mia ultima considerazione è corretta ed è possibile fare ricorso in tal senso (eventualmente come e a chi, perché voglio evitare l’avvocato), oppure posso chiedere solamente l’annullamento degli interessi semestrali del 10% al Giudice di Pace.

Come ribadito anche nella sentenza 19380/15 della Corte di cassazione, l’articolo 180, comma 8 del codice della strada punisce non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario del veicolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale.

Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente in riferimento ad una determinata infrazione al codice della strada, ometta di ottemperare all’invito. Indifferente e’ quindi la sorte della violazione (eventualmente opposta innanzi al giudice di pace ed anche in caso di accoglimento del ricorso) sottesa alla richiesta di comunicare i dati del conducente a cui il proprietario del veicolo non ha adempiuto.

Termine di decadenza per la notifica della sanzione relativa ad omessa comunicazione dati conducente

Con la sentenza 18574/14 i giudici di legittimità hanno chiarito che il giorno da cui decorre la scadenza del termine concesso per la comunicazione dati del conducente non e’ quello da cui far partire il computo dei novanta giorni (centocinquanta per infrazioni commesse prima del 14 agosto 2010) utili per la notifica del verbale di multa, dal momento che l’articolo 180 del Codice della strada, su cui si basa la sanzione, mira a colpire la condotta di colui che non ottempera all’invito dell’Autorita’ di presentarsi, entro il termine fissato, presso gli uffici di polizia, per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal Codice della strada.

In tema di sanzione amministrative per violazione dell’articolo 180 C.d.S., comma 8, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell’obbligazione di pagamento, l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, devono ritenersi collegati all’esito del procedimento di accertamento; la legittimita’ della durata di quest’ultimo va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessita’ delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione (scadenza dei 60 giorni per presentarsi – ndr) dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione (cinque anni per la notifica della cartella esattoriale in caso di omesso pagamento della multa, ndr).

Gli interessi semestrali sono dovuti

Il Consiglio di Stato, con sentenza 636/2008 e la Corte di Cassazione con sentenza 22100/2007, hanno affermato che la maggiorazione semestrale è legittima in quanto riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale e richiedente la sussistenza del requisito del ritardo nel pagamento imputabile al debitore.

Tale principio, conferma (a differenza di quanto fatto dagli estensori di Cassazione 3701/2007) la chiara distinzione della “sanzione principale” da quella aggiuntiva (le maggiorazioni) derivante dal ritardo nel pagamento dopo la formazione del titolo esecutivo (il verbale di accertamento non adempiuto).

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1 Novembre 2015 · Giuseppe Pennuto

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