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Ho intenzione di ricorrere al giudice di pace per contestare un verbale di multa per omessa comunicazione dei dati del conducente.
Ma io risiedo in un luogo diverso da quello in cui è stata rilavata l’infrazione. Chi è competente a decidere: il giudice del circondario dove risiedo oppure il giudice del luogo in cui è stata rilevata l’infrazione
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 30890/2019, ha fissato un importante criterio di competenza territoriale per le opposizioni avverso il verbale di contestazione a seguito della mancata comunicazione delle generalità e del numero della patente del conducente, elevato ai sensi dell’articolo 126 bis, comma 2, del codice della strada (Patente a punti).
La competenza è del Giudice di Pace del luogo dove ha la sede l’organo accertatore al quale i dati avrebbero dovuto essere trasmessi, e, quindi, è competente il giudice del luogo in cui è stata rilevata l’infrazione e non il giudice del luogo in cui risiede il soggetto obbligato a trasmettere i dati del conducente.
Chiunque non ottemperi all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal codice della strada è soggetto alla sanzione amministrativa (da euro duecentocinquanta a euro mille) prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notifica dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. E' bene osservare che la norma appena riportata (articolo 180, comma 8 del codice della strada) punisce non specifici comportamenti trasgressivi nella circolazione (altrimenti sanzionati), ma il rifiuto della condotta collaborativa dovuta dal proprietario del veicolo nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale. Incorre pertanto in detta violazione il proprietario del veicolo che, invitato a comunicare il nominativo del conducente in riferimento ad una determinata infrazione al codice della strada, ... [leggi tutto]
Nel mese di febbraio 2018, mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità che ho pagato entro i 5 giorni per usufruire dello sconto del 30% e risparmiare circa 50 euro. Nei mesi successivi, purtroppo, ho dimenticato di comunicare i dati del conducente, e quindi mi sono stati comminati 250 euro di multa che ovviamente mi hanno lasciato di stucco in quanto avevo pagato subito per risparmiarne 50. Ho provato a fare ricorso al Prefetto spiegando che la mia era semplicemente una dimenticanza in buona fede visto che i miei punti della patente sono tanti più del 22 avendo ricevuto i vari bonus e che quindi il solo fatto della velocità delle giornate e degli impegni familiari e lavorativi mi aveva indotto a tale dimenticanza. Ma niente mi ha raddoppiato la multa. La mia domanda è: vale la pena fare ricorso al GdP con l'attenuante della assoluta buona ... [leggi tutto]
Avviso di comunicazione dati patente del conducente: impugnare il verbale non basta. L'obbligo, posto a carico del proprietario del veicolo, di comunicare i dati del conducente che ha commesso la violazione del Codice della Strada costituisce un distinto obbligo, sanzionato autonomamente, che nasce dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20974/14. Da quanto si evince dalla suddetta pronuncia, quando si riceve una multa, il fatto di aver impugnato il verbale non esime dall'obbligo di comunicare, all'amministrazione che ha notificato la contravvenzione, anche i dati di chi era il conducente al momento dell'infrazione. Tale obbligo, infatti, rimane solo sospeso in attesa del deposito della sentenza di primo grado, dopodichè,, tornano a decorrere i 60 giorni di tempo per la comunicazione, senza bisogno di un ulteriore invito da parte dell'Amministrazione. Così, se ... [leggi tutto]
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