Omessa comunicazione dati del conducente in assenza di un documento di riconoscimento allegato?


Omessa comunicazione dati conducente





Ho regolarmente e tempestivamente comunicato i dati del conducente dopo aver pagato la multa per autovelox: il Comune ha tuttavia, nei 90 giorni dalla scadenza dei 60 che avevo a disposizione per la comunicazione, notificato verbale di violazione del 126 bis cds.

Informalmente, ovvero per via telefonica, hanno ammesso di aver ricevuto la comunicazione con tutti i dati della patente del conducente ma di non aver trovato la copia del documento di identità, per cui per il comune la violazione c’è comunque.

Posso impugnare il verbale adducendo di aver assolto al mio obbligo visto che la legge parla di comunicazione dei dati e non considera essenziale ai fini dell’adempimento l’allegazione del documento? Avrebbero potuto benissimo invitare a regolarizzare ma non lo hanno fatto.

Non si configura violazione dell’obbligo di buona fede?

La normativa vigente (articolo 126 bis del Codice della strada, comma 2) dispone che la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione: nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Come lei ineccepibilmente osserva non vi è alcuna esplicita, tassativa indicazione di allegazione, alla comunicazione relativa ai dati del conducente di un documento di identificazione. E, se vogliamo fare le pulci al pretesto addotto per giustificare l’iniqua sanzione, il documento di riconoscimento deve essere quello del proprietario coobbligato che comunica i dati o quello del trasgressore, visto che sarà quest’ultimo a subire le conseguenze della decurtazione dei punti patente?

In ogni caso, la legge 241/90 all’articolo 10 bis, in particolare, sancisce l’obbligo per la pubblica amministrazione di comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della istanza: nella fattispecie la condotta dettata dalla norma è stata apertamente violata, come peraltro saggiamente lei rileva.

Infatti, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni e’ data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.

Non resta quindi che proporre ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica del verbale di violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati del conducente ai sensi dell’articolo 126 bis del Codice della strada.

14 Aprile 2019 · Giuseppe Pennuto


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