Posso ricorrere alla legge per il sovraindebitamento per ottenere la remissione del debito residuo?





Legge salva suicidi, sovraindebitamento e legge per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (salva suicidi) - esdebitazione o esdebitamento





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Con una sentenza passata in giudicato, devo restituire circa 90 mila euro alla banca: ero titolare di una ditta individuale, chiusa dal 2005 e ora lavoro come dipendente in una piccola industria. Vivo in un’abitazione intestata a mia moglie che sta pagando il mutuo. Non ho beni intestati né capitali. Posso tentare di rivolgermi all’Organismo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento per attutire almeno parzialmente un debito che non posso pagare?

Per chiedere cosa? Il problema è che lei percepisce reddito da lavoratore dipendente ed il massimo che potrebbe offrire è un prelievo alla fonte: ma, in questa situazione è già ampiamente tutelato (mi riferisco al voler attutire parzialmente la gravosità del rimborso) dall’articolo 545 del codice di procedura civile, in base al quale il suo stipendio netto non può essere aggredito, dai creditori, in misura superiore al 50%.

Sia chiaro: il 50% è la soglia massima per prelievi concorrenti finalizzati a servire tre debiti di natura diversa (ordinaria, esattoriale ed alimentare). Nel suo caso, la banca riesce a spuntare solo il 20% al mese del suo stipendio netto.

Non potrebbe chiedere l’esdebitazione (la remissione del debito ad oggi residuo) perché ha un reddito in grado di soddisfare, anche se solo a lungo termine, i creditori che volessero agire nei suoi confronti.

Non ha beni da poter liquidare a favore dei creditori, né fondi disponibili per proporre loro un accordo del tipo “pochi, maledetti e subito”.

Se non fosse un lavoratore dipendente, potrebbe chiedere al giudice di omologare un piano di rimborso (piano del consumatore) mensile, per consentirle di svolgere attività autonoma senza l’assillo di azioni giudiziali promosse dai creditori. Ma ricadremmo nella situazione in cui lei verserebbe qualora un creditore procedesse a pignorarle lo stipendio presso il datore di lavoro. Evento che nemmeno si è verificato.

Va considerato, poi, che se il regime patrimoniale legale adottato da lei e dal suo coniuge, in sede di matrimonio, fosse di comunione dei beni, lei sarebbe comunque proprietario di un bene immobile, seppure in comunione.

Insomma, la legge 3/2012 consente la remissione del debito residuo ai soggetti che ne chiedono l’applicazione, ma solo dopo che essi si siano spogliati del possesso di ogni bene e abbiano messo a disposizione dei creditori una parte dell’eventuale reddito percepito. E lei, per ora, percepisce ancora un intero stipendio.

STOPPISH

27 Novembre 2017 · Annapaola Ferri

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