Notifica atto di precetto senza alcun riferimento alla possibilità di adire il giudice del sovraindebitamento (legge 3/2012 – salva suicidi)






Mi è stato appena notificato un atto di precetto, ma in esso non c’è alcun avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore, come espressamente previsto dall’articolo 480 del codice di procedura civile.

Il mio avvocato dice che potrei presentare opposizione al precetto ex articolo 615 del codice di procedura civile.

Le opposizioni alla regolarità formale del titolo esecutivo (articolo 617 del codice di procedura civile) si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.

Tuttavia, a nostro avviso, l’articolo 480 del codice di procedura civile, al comma secondo, non prevede alcuna sanzione per il caso di omesso avvertimento circa la possibilità per il debitore di accedere alle modalità alternative di soluzione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012).

14 Ottobre 2019 · Marzia Ciunfrini





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