Contratto di comodato fra un terzo e il coniuge del debitore » esiste rischio di falso in atto pubblico?


I timori di sua sorella non sono infondati, trattandosi comunque di dover sottoscrivere e registrare un atto simulato.





Mio marito (sposati con separazione dei beni), titolare di un azienda sas, a causa dei debiti ha avuto una notifica di pignoramento dei beni aziendali.

In tale circostanza gli agenti equitalia hanno avvisato mio marito della necessità di pignorare anche i beni mobili di casa e per evitare l’imbarazzo gli hanno chiesto di provvedere a fare un elenco dei beni in suo possesso e consegnarlo loro.

Mio marito ha stilato un piccolo elenco e gli agenti, ricevutolo hanno risposto che a breve avremo ricevuto la notifica a casa. INoltre alla domanda se tutto si sarebbe concluso con la loro prima visita hanno risposto che visto che il debito non si sarebbe estinto, tale visita si sarebbe potuta reiterare nel tempo.

Attualmente non abbiamo ancora ricevuto la notifica.

Per tutelarci dal pignoramento dei beni non presenti nell’elenco da noi fornito e sopratutto per evitare il reiterarsi dei pignoramenti, abbiamo deciso, come consigliato dagli esperti di questo utilissimo sito, di fare redigere ad un avvocato un documento di comodato d’uso di tutto ciò che è presente in casa (ad esclusione di quanto già escluso per legge).

Nel succitato contratto di comodato, mia sorella (vive al piano di sotto) risulterebbe comodante e io comodataria.

Mia sorella è pero molto preoccupata di dover dichiarare che tutto ciò è suo e mi è stato ceduto in comodato. Ha paura di incorrere in sanzioni civili o penali per presunta dichiarazione mendace. Inoltre ha paura che le chiedano i titoli di possesso (fatture/scontrini) di cui non dispone nè lei nè io (son passati oltre 10 anni e allora non si pensava che sarebbe andata così).

Le paure di mia sorella sono infondate?

I timori di sua sorella non sono infondati, trattandosi comunque di dover sottoscrivere e registrare un atto simulato. Questo il motivo per cui, il più delle volte, il ruolo di comodante è assunto dal coniuge del debitore, anche se poi ne scaturisce un contesto inverosimile.

D’altra parte, l’alternativa è quella di subire il pignoramento degli arredi e di quant’altro presente in casa.

Può anche cogliere l’occasione di un eventuale pignoramento presso la residenza del debitore per rinnovare l’arredamento di casa, acquistando da qualche rigattiere mobili del tutto simili a quelli che ha attualmente in casa e di cui è stata (imprudentemente e senza alcun obbligo di legge) fornito l’elenco agli agenti esattoriali (voglio dire, un armadio in noce quattro stagioni può indicare una infinità varietà di mobili): peraltro, il vecchiume oggi fa molto trend. Non dimentichi però di farsi rilasciare fatture descrittive dei beni acquistati che, come ha avuto modo di sperimentare, possono sempre tornare utili e, mi raccomando, attenda prima il pignoramento: faccia trovare all’ufficiale giudiziario i mobili giusti, non quelli vecchi che andrà ad acquistare.

18 Agosto 2017 · Marzia Ciunfrini


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