Mutuo: clausole CAP and FLOOR » Ecco come funzionano
Quando si deve stipulare un contratto di mutuo a tasso variabile è possibile tutelarsi dall'eccessivo o improvviso rialzo dei tassi di interesse inserendo una clausola che preveda un tetto massimo al tasso di interesse tecnicamente chiamato CAP. Ma esistono anche mutui che prevedono, al contrario la fissazione di un tasso minimo, denominato FLOOR: scopriamo le problematiche relative a queste tipologie di mutuo. La clausola “CAP” (ovvero il limite massimo oltre il quale il tasso di interesse da corrispondere sul mutuo non può andare) è in genere ampiamente pubblicizzata dalle banche, che fanno leva proprio su tale aspetto per poter piazzare più agevolmente alla clientela prodotti con la protezione. La presenza del vincolo al ribasso (cioè la clausola “FLOOR”), invece, non è evidentemente sottolineata a sufficienza in sede di firma del contratto, almeno nella generalità dei casi. La clausola FLOOR può assumere diverse forme: in genere si tratta di un valore ...
Piano di ammortamento mutuo a tasso variabile
Ho appena realizzato che il piano di ammortamento del mio mutuo a tasso variabile a 30 anni, segue il metodo tradizionale invece del metodo di ricalcolo della rata. Questo provoca un inesorabile aumento della rata, quando il tasso rimane stabile. Mi spiego meglio: ad ogni rata la quota capitale sale, ma la quota interessi scende in maniera molto inferiore. Il tutto fa sì che la rata aumenti nel corso di tutta la durata del mutuo fino a quasi raddoppiare! Mi chiedo se la banca non abbia dovuto informarmi di questo andamento all'atto della stipula, dove io ero a conoscenza solo del tipico ammortamento alla francese (dove notoriamente si ha una rata costante a parità di tasso). Posso inviare un reclamo alla mia banca per ottenere un cambio di piano di ammortamento? ...
La banca è obbligata a rinegoziare solo i mutui a tasso variabile per acquisto prima casa
Non esiste un generico diritto alla rinegoziazione del contratto di mutuo: la rinegoziazione del mutuo presuppone, infatti, una nuova definizione consensuale del contenuto del regolamento negoziale. In altri termini, la modifica delle condizioni economiche di un contratto di mutuo, traducendosi in una facoltà concessa ad entrambe le parti e non in un diritto stabilito dal legislatore a favore del mutuatario, non può essere imposta e, pertanto, la rinegoziazione risulta possibile solo quando banca e cliente siano concordi sulle variazioni da apportare. Nell'attuale cornice normativa un diritto alla rinegoziazione contrattuale del mutuo è ipotizzabile solo con riguardo ai mutui a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (c.d. "rinegoziazione imposta") tramite un meccanismo di riduzione e blocco dell'importo della rata d'ammortamento, con eventuale allungamento oneroso della durata del finanziamento. E, quindi, con la sola eccezione della richiamata ipotesi di "rinegoziazione imposta", la modifica dei termini del contratto ...