Surrogazione del fideiussore che ha pagato





Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (articolo 1949 del codice civile).





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Sono un fideiussore, proprietario di un immobile sul quale la banca ha messo ipoteca, ho pagato il debito (non mio) alla banca e quindi vorrei avvalermi della surrogazione legale. Io sarei surrogato con lo stesso grado di ipoteca su un bene di cui io stesso sono proprietario, è possibile?

Il fideiussore che ha pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore (articolo 1949 del codice civile).

In pratica, la surrogazione avviene ex lege, in applicazione di quanto prevede l’articolo 1203, comma 3, del codice civile, secondo il quale la surrogazione ha luogo di diritto a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito (nella fattispecie, in conseguenza della fideiussione prestata), aveva interesse di soddisfarlo.

Può cancellare l’ipoteca che grava sull’immobile di sua proprietà e se vuole, può iscriverla su un immobile eventualmente detenuto dal debitore per cui ha prestato fideiussione oppure può avviare altre azioni esecutive nei confronti di questi (pignoramento pensione o stipendio, pignoramento del conto corrente, eccetera).

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30 Aprile 2019 · Rosaria Proietti

Temo di non essermi spiegato bene, quello che vorrei sapere e se è possibile surrogazione su bene proprio.

Dovrebbe spiegare il contesto e le finalità pratiche che intenderebbe perseguire: solo così, forse, saremmo in grado di risponderle.

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30 Aprile 2019 · Giorgio Martini

La banca ha messo una ipoteca spalmata su più immobili, alcuni di questi sono in comproprietà con il debitore, avendo io pagato il debito vorrei surrogarmi per impedire ad altri creditori di intraprendere azioni esecutive su detti immobili.

Premessa: l’ipoteca su un bene in comproprietà si iscrive precisando a quale quota di proprietà essa si riferisca (cioè, si specifica chi è il debitore tenuto ad adempiere al rimborso del credito che dall’ipoteca deve essere garantito). A meno che non si tratti di beni in comunione fra il fideiussore e quello che fu il debitore principale della banca (cosa diversa dalla comproprietà per quote reali), nel qual caso l’ipoteca costituita sulla quota (astratta) di uno dei partecipanti alla comunione produce comunque effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni (quota reale) che al comunista (ovvero il partecipante alla comunione) verranno assegnati nella divisione (articolo 2825 del codice civile).

Ora, le ipoteche iscritte dalla banca sui beni in comproprietà fra fideiussore e debitore principale a carico della quota (reale) del fideiussore o sui beni di proprietà esclusiva del fideiussore vanno formalmente estinte (se permangono scadute, comunque, non hanno alcuna utilità o valenza di privilegio in eventuali azioni esecutive promosse da altri creditori nei confronti del debitore comune, ma si riflettono solo nella limitata commerciabilità del bene che le iscrizioni ipotecarie comporterebbero).

Il soggetto che ha estinto il credito per il quale prestò fideiussione può (ex articolo 1203 del codice civile) surrogare la banca riguardo alle ipoteche che la banca iscrisse sui beni in comproprietà fra fideiussore e debitore principale a carico delle quote (reali) di comproprietà del debitore principale o sui beni di proprietà esclusiva del debitore principale.

Pertanto non si pone il problema ipotizzato di finire con il surrogare l’ipoteca su un bene di cui è proprietario il creditore (surrogante) stesso.

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30 Aprile 2019 · Piero Ciottoli

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