Mia ex moglie va a vivere con un altro dopo divorzio – Devo ancora corrispondere l’assegno di mantenimento?


Assegno di mantenimento o divorzile per coniuge e figli, selezione - separazione e divorzio, separazione personale dei coniugi e divorzio





Sono stato sposato per dieci anni con la mia ex: in seguito a una forte crisi matrimoniale, abbiamo affrontato prima la separazione e poi il divorzio.

Dopo la causa di divorzio, mi è stato assegnato l’onore di un assegno di mantenimento per mia moglie.

Dopo un anno, però, lei è andata a convivere con un altro uomo.

Vorrei sapere se sono ancora obbligato a pagare, visto che non mi pare se la passi tanto male con la nuova fiamma.

Nelle ipotesi simili al caso da lei descritto, secondo consolidata giurisprudenza, non sussite nessun diritto all’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge che forma una nuova famiglia, anche se di fatto, come appunto può essere una convivenza.

Infatti, con la formazione di una nuova famiglia di fatto, il diritto all’assegno divorzile resta definitivamente escluso: ciò poiché la formazione di una famiglia di fatto, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.

Ciò vale anche se, successivamente, la convivenza viene meno, dal momento che il diritto all’assegno divorzile è stato già definitivamente escluso e su tale aspetto risultano irrilevanti le successive evoluzioni del nuovo rapporto.

Su questo tema si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 18111 del 2017.

11 Dicembre 2017 · Genny Manfredi

Non sono completamente d’accordo con te, cara Genny: con l’ordinanza 25074/2017 i giudici della Corte di Cassazione hanno chiarito che il diritto all’assegno divorzile viene meno solo qualora l’ex coniuge beneficiario instauri con un’altra persona una convivenza stabile, avente i caratteri di vera e propria famiglia di fatto, basata su un modello e un progetto di vita comuni. Non basta un mero rapporto di convivenza.

L’espressione “famiglia di fatto” non consiste soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia”, portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli.

Ove la convivenza assuma dunque i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune attraverso il potenziamento reciproco della personalità dei conviventi e la trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio), solo allora la mera convivenza si trasforma in una vera e propria “famiglia di fatto”.

11 Dicembre 2017 · Annapaola Ferri





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