Nel giudizio di separazione e divorzio, i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, tra i quali rientrano anche quelli di attribuzione e determinazione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d'ufficio. In particolare, in materia di assegno di mantenimento per il figlio, il genitore affidatario può chiedere un adeguamento del relativo ammontare, alla stregua della svalutazione monetaria o del sopravvento di altre circostanze, verificatesi nelle more del giudizio, in particolare relative alle mutate condizioni economiche dell'obbligato ovvero alle accresciute esigenze del figlio. Infine, quando la casa familiare non sia stata assegnata al coniuge affidatario dei figli, deve valere il principio che il suo godimento, da parte del coniuge non affidatario, costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto ...
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge, anche in sede di separazione, deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, e indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi. E' vero che non può assegnarsi la casa coniugale al coniuge non proprietario, ove manchino figli comuni ovvero questi siano diventati autosufficienti economicamente ed è anche vero nel quantificare l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge economicamente più debole e privo della casa, va considerato lo svantaggio economico conseguente e le risorse finanziarie adeguate a reperire un nuovo alloggio. Tuttavia, l'ammontare dell'assegno di mantenimento disposto per il coniuge più debole e privo della casa non deve essere, sempre e comunque, direttamente proporzionale al canone di mercato dell'immobile che questi deve lasciare, potendo ipotizzarsi una diversa sistemazione, in abitazione eventualmente più modesta, ancorchè decorosa. Così hanno deciso ...
Sono stato sposato per dieci anni con la mia ex: in seguito a una forte crisi matrimoniale, abbiamo affrontato prima la separazione e poi il divorzio. Dopo la causa di divorzio, mi è stato assegnato l'onore di un assegno di mantenimento per mia moglie. Dopo un anno, però, lei è andata a convivere con un altro uomo. Vorrei sapere se sono ancora obbligato a pagare, visto che non mi pare se la passi tanto male con la nuova fiamma. ...