Sentenza civile a sfavore e pignoramento – Una donazione può salvare i miei immobili?


Donazione, pignoramento immobiliare procedura

Sono in attesa, l’esito è praticamente scontato, di una sentenza civile negativa: il problema è che vorrei salvare i miei immobili (casa di abitazione e un’altra villetta) senza incorrere in un azione revocatoria.

Vorrei sapere se è più conveniente effettuare una donazione a mia figlia, che è in procinto di andare a convivere col fidanzato, o una vendita degli appartamenti a soggetti terzi?

Qual è la mossa più efficace?

Allo stato attuale, il creditore può ugualmente far valere il suo pignoramento, benché successivo alla donazione del bene, senza neanche bisogno di ottenere prima una sentenza che renda inefficace l’atto (cosiddetta causa di revocatoria ordinaria).

Lo può fare solo se ha trascritto il pignoramento entro un anno dall’atto medesimo del debitore (e sicuramente lo farà).

Spirato tale termine, deve, invece prima agire con la revocatoria (classica di 5 anni).

Ciò vuol dire, in pratica, che tutti gli atti posti dal debitore come donazioni, fondi patrimoniali o trust sono vacillanti per un anno dal loro compimento, poiché, entro tale termine, il creditore può sempre intervenire ed espropriarli.

Affinché, tuttavia, il creditore possa procedere al pignoramento sui beni del debitore già donati o su cui vi abbia costituito un vincolo di indisponibilità, occorrono tutti i seguenti requisiti:

  1. l’atto del debitore deve essere:
    • pregiudizievole per il creditore: in altre parole, il debitore non deve possedere altri beni su cui il creditore possa, pignorandoli, recuperare quanto gli spetta;
    • compiuto a titolo gratuito dopo il sorgere del diritto di credito.
  2. il creditore deve:
    • essere munito di titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo non opposto, un assegno, una cambiale, un atto notarile come un mutuo, un attestato di credito della SIAE, una cartella esattoriale, un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ecc.)
    • aver trascritto l’atto di pignoramento entro un anno dalla trascrizione dell’atto del debitore.

Dunque, con la donazione presta il fianco ad una azione revocatoria del creditore dall’esito scontato.

Per evitarla, l’unica soluzione è vendere gli immobili a prezzo di mercato, con passaggio di denaro da acquirente a venditore tracciabile, ed a soggetti terzi (esclusi parenti o affini).

Il terzo acquirente può contribuire a rendere inammissibile la revocatoria della transazione se l’immobile acquisito viene destinato ad abitazione principale (se cioè vi elegge la residenza lui e/o il coniuge e/o i figli).

Un’ottima escamotage potrebbe essere quella di “vendere” uno (o tutte e due) gli immobili, al fidanzato di sua figlia.

Al limite, potrà sempre dire che si sono conosciuti dal notaio.

24 Ottobre 2017 · Andrea Ricciardi

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