La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo (effettuato da INPS) dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) si riferisce sempre al nucleo familiare, formato a partire dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia) valida alla data di sottoscrizione.
E’ alla data di sottoscrizione, dunque, che bisogna vedere se lei, padre separato, è presente, o meno, nella famiglia anagrafica, e quindi nel nucleo familiare per il quale viene compilata la DSU e richiesto il calcolo dell’ISEE.
I redditi dei componenti il nucleo familiare, invece, sono quelli denunciati nella dichiarazione fiscale dell’anno precedente (o, comunque, percepiti) due anni prima rispetto a quello in cui viene sottoscritta la DSU. In pratica, se la DSU è sottoscritta nel 2019, i redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare sono quelli relativi al 2017.
Nel caso specifico, quindi, non entra in gioco l’importo dell’assegno di mantenimento corrisposto al minore, dal momento che la sentenza è del 2018. Mentre, prendendo in esame l’attuale stato di famiglia, potrà decidere se includere lei stesso nel nucleo familiare del figlio minore.
20 Febbraio 2019 · Genny Manfredi