DSU/ISEE e decorrenza sentenza che stabilisce obbligo di versare assegni di mantenimento per i figli
Vorrei sapere quale data si prende come riferimento per l'esclusione della partecipazione reddituale e patrimoniale del padre non coniugato e non residente col minore, se disposti dal giudice assegni di mantenimento. Ossia per l'ISEE 2019, in presenza di sentenza nel 2018, il padre non convivente e non coniugato rientra nel calcolo ISEE MINORI del minore? nella sezione assegni percepiti vale l'anno 2017 ed in questo caso sarebbero zero. Quindi dovrei escludere la compilazione del modello FC5 (relativo agli elementi reddituali del genitore non coniugato e non convivente)? ...
Assegno di mantenimento » Non va corrisposto se non si può lavorare a causa della salute precaria
L'assegno di mantenimento non va corrisposto se è impossibile lavorare a causa di condizioni di salute precarie. Salute precaria, difficile lavorare: l'uomo può ancora evitare il mantenimento per i figli. Le condizioni fisiche precarie e la conseguente difficoltà a lavorare possono portare all'azzeramento dell'assegno di mantenimento previsto, dai giudici di merito, a favore dei figli della coppia. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 20145/14. Dopo una separazione personale, a parere degli Ermellini, le precarie condizioni di salute del coniuge obbligato, che ne compromettono gravemente la capacità lavorativa, possono addirittura graziare lo stesso dall'onere dell'assegno di mantenimento. ...
Nell'ambito di una separazione personale, qualora il matrimonio sia stato particolarmente breve, va comunque corrisposto l'assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato. La breve durata del matrimonio può incidere sul quantum dell'assegno di mantenimento, non sul diritto a riceverlo. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21597/14. Secondo quanto disposto dai supremi Giudici, concetto già esplicato numerosissime volte, l'assegno di mantenimento deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge durante la convivenza: indice di tale tenore può essere anche l'attuale disparità di posizioni economiche tra i due coniugi. Pertanto, in definitiva, anche sussistendo un periodo limitato di convivenza matrimoniale ed uno scarso contributo alle esigenze familiari, l'assegno di mantenimento va ugualmente versato. Al massimo, sottolineano i giudici di piazza Cavour, si può ambire ad una riduzione delle somme da corrispondere ma, mai, alla cancellazione dell'obbligo di mantenimento verso il coniuge beneficiario. ...